Ancora una sentenza favorevole ad un docente precario che si è visto cancellare le ferie, come pure le festività soppresse, senza averle mai utilizzate: ad emetterla è stato il tribunale del lavoro di Firenze che detto sì alla richiesta di una docente che al termine dell’anno scolastico 2020/2021 aveva terminato il rapporto senza vedersi assegnare il corrispettivo economico derivante dai giorni di ferie e di festività soppresse non utilizzati durante il suo rapporto di lavoro a tempo determinato. Secondo il giudice, “i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell’anno scolastico, ma solo nei limiti di 6 giorni e laddove possano essere sostituiti”; inoltre, “i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Ne consegue che all’insegnante il Ministero ora dovrà dare la somma risarcitoria “di 320,45 euro, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le ferie non possono cancellarsi in modo automatico assieme al rapporto di lavoro a tempo determinato. Quelle non fruite devono essere pagate. Pure la Cassazione ha spiegato i motivi per cui i contratti al 30 giugno devono essere monetizzate. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa con tre sentenze del 6 novembre 2018. Il parere della Ragioneria Territoriale dello Stato, secondo cui tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni sarebbero da considerare automaticamente giorni di ferie sembrano non reggere più. Invitiamo i tanti supplenti privato del diritto a vedersi pagare le ferie non fruire ad aderire alla nuova campagna di adesioni al ricorso gratuito Anief per rivendicare le ferie non fruite negli ultimi 10 anni”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarato che la ricorrente XXXX XXXX ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute nell’a.s. 2020/2021 nei termini di cui in motivazione, condanna il Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento a favore della medesima ricorrente della somma di € 320,45, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna altresì il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Simona Fabbrini, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all’esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.. Firenze, 27 luglio 2023.
ALTRE SENTENZE RECENTI
Alla tesi dell’Anief – unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari - ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come quello di Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente che ha presentato ricorso con i legali Anief, stanno seguendo questa direttiva.
COME SI PRESENTA RICORSO PER MONETIZZARE LE FERIE NON FRUITE
“Il ministero dell'Istruzione, la RTS e le scuole – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – hanno sempre trascurato che la normativa interna di riferimento deve essere interpretata in modo conforme al diritto Europeo (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Per questo motivo il nostro sindacato non ha mai sposato le interpretazioni date da tante voci, anche autorevoli, negli ultimi anni e con forza ribadisce a ragione che il personale docente con contratti al 30 giugno mantiene per 10 anni il diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste e non fruite. Ciò significa che tutti i docenti assunti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni (il termine di prescrizione, infatti, è decennale) possono rivendicare l’indennità sostitutiva delle ferie non espressamente richieste e non fruite dopo il termine delle lezioni”.
L’organizzazione sindacale Anief invita, pertanto, i lavoratori della scuola che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso gratuito promosso dall'Anief.
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