Non si arrestano i successi del giovane sindacato rappresentativo. Marcello Pacifico (Anief): “ancora migliaia di euro date ai ricorrenti grazie alle vittorie registrate dall’avvocato Giovanni Rinaldi e dai legali #Anief coordinati da Fabio Ganci e Miceli Walter per la tutela dei diritti (carta docenti, ferie, RPD, CIA, scatti, ricostruzione di carriera, risarcimenti) del personale scolastico”.
I servizi di supplenza svolti concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali. Lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo, esaminando il caso di una collaboratrice scolastica “assunta a tempo indeterminato il 01.09.2010, dopo avere prestato servizio alle dipendenze M. I. in virtù di contratti a tempo determinato dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2009-2010”: lo Stato “in applicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994”, gli ha riconosciuto “anni 1, mesi 11 giorni 10 esclusivamente a fini economici, mentre dovevano essere riconosciuti anche a fini giuridici. Stante la illegittimità del comportamento del M.I.”, il giudice del tribunale aretino ha accertato “il diritto al riconoscimento integrale dei servizi preruolo come risultanti dallo stato matricolare, per 10 anni” e condannato “la P. A convenuta a corrispondere le differenze retributive e ogni beneficio della normativa per euro 2.096,81”. Per il giudice “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Gli insegnanti precari della scuola pubblica con contratto annuale hanno pieno diritto a vedersi riconosciuta la carta del docente da 500 euro per l’aggiornamento professionale: lo ha ribadito la seconda sezione Civile – Lavoro del Tribunale di Catania che ha chiesto, tramite i legali dell’Anief, nell’esaminare la richiesta di un insegnante precario di accedere alla card annuale così come previsto dall’art. 1 della Legge n. 107/2015 per il personale assunto a tempo indeterminato. La richiesta ha riguardato gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22, durante i quali il docente è stato in servizio come supplente annuale senza vedersi assegnare i 500 euro e quindi aggiornandosi a proprie spese.
“La Corte di giustizia della UE è l’unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale”: a ricordare le parole della Corte di Cassazione - sezione civile VI dell’8 febbraio 2016, n.2468 – è stato il Tribunale di Catania che l’altro ieri ha emesso l’ennesima sentenza con cuisi stabilisce che la carta docente da 500 euro l’anno va assegnata anche agli insegnanti precari che sottoscrivono una o più supplenze annuali. Nella fattispecie, la seconda Sezione Civile – Lavoro del tribunale etneo ha stabilito che il decente che ha presentato ricorso attraverso i legali Anief ha pieno diritto di “fruire della ‘Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente’, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022”, durante i quali ha svolto servizio nella scuola pubblica senza vedersi assegnare un euro per questo scopo. Il giudice ha quindi condannato l’amministrazione scolastica, si legge nella sentenza, “a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronunzia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo”.
La carta docente da 500 euro l’anno va assegnata anche al personale precario che sottoscrive supplenza annuale: il parere favorevole espresso la scorsa primavera dalla Corte di Giustizia europea, come quello del Consiglio di Stato, si stanno traducendo in sentenze altrettanto positive da parte dei tribunali italiani, che ordinano al ministero dell’Istruzione di procedere con i rimborsi delle somme indebitamente sottratte del 2016 ad oggi. Sono emblematiche le quattro di Vercelliprodotte dal tribunale del lavoro in poche settimane. L’ultima sentenza che assegna la carta dell’aggiornamento annuale arriva da Catania, dove ieri, 9 novembre, la seconda sezione Civile - Lavoro ha accertato la correttezza nell’assegnare ad un docente non di ruolo della scuola pubblica il “beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015” esattamente “così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato”: la somma riguarda “gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022” per “un totale di 1.500 euro”. Il giudice ha bene esplicitato che il parere della Corte di giustizia UE “ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri”: una posizione ribadita dalla Corte costituzionale e poi anche dalla Cassazione.