Le ferie non godute vanno pagate. A tutto il personale. Precari compresi. Lo continuano a dire i giudici con sentenze che rimborsano fino all’ultimo euro i docenti e Ata che fanno ricorso, avviando un fronte di giustizia importante. La storia si è ripetuta nei giorni scorsi nel Tribunale di Arezzo, dove una insegnante, con plurimi contratti di supplenza, ha impugnato la mancata assegnazione delle somme dovute dallo Stato nei suoi confronti per decine di giorni di ferie non godute: il Tribunale aretino le ha dato ragione, condannano il ministero dell’Istruzione a restituire alla docente ben “3.141,65 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. La tesi del giudice non fa una piega: perché è vero che l’art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012 ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (commi 54 e 55), ma è altrettanto vero che “allo scopo di ricondurre tale normativa all’interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie” (..) “anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne”.