Sembra farsi strada uno degli emendamenti più importanti al cosiddetto Decreto legge Anticipi: si tratta della richiesta di reintroduzione del doppio canale di reclutamento del personale docente, da assumere finalmente da prima e seconda fascia GPS, le Graduatorie provinciali per le supplenze. La richiesta, suggerito da Anief assieme ad altre, risulta tra quelle segnalate dalla maggioranza, a Palazzo Madama, durante l'esame del collegato al disegno di legge di bilancio, che con l’Atto n. 912 sta esaminando il DL 18 ottobre 2023, n. 145.
“Anche in questa occasione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – l’operato del nostro giovane sindacato rappresentativo è in prima linea anche all’interno del dibattito parlamentare. Aspettiamo, a questo punto, il voto in Commissione al Senato. Oltre alle assunzioni direttamente da Gps, sono diverse le richieste emendative di Anief: il recupero degli arretrati indennità di vacanza contrattuale, la mobilità senza vincoli e sul 100% dei posti, il passaggio in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno, l’opzione su ricostruzione di carriera per intero o servizio effettivamente prestato, la conferma dei ruoli dei docenti licenziati assunti da concorsi con riserva, l’accesso diretto dei triennalisti al TFA sostegno, le deroghe sul dimensionamento del Comuni con meno di 3 mila abitanti”.
L’EMENDAMENTO PROPOSTO SULLE ASSUNZIONI DA GPS
20.0.8
Bucalo, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio
20.0.9
Marti, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 20-bis
(Reclutamento personale docente)
1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.
3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
TUTTE LE ALTRE RICHIESTE DI MODIFICA
(3.1 Floridia) intende utilizzare i 7 miliardi stanziati per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici per recuperare gli arretrati relativi alla INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC). #Anief che ha ottenuto lo sblocco parziale dell'indicizzazione per il 2024, ha messo a disposizione un modello di diffida per recuperare in media 3.400 di arretrati, 4.400 per i precari.
(20.4 Floridia) proroga deroga ai vincli sulla mobilità per i 45 mila neoassunti sul 100% dei posti al fine di tutelare il diritto alla famiglia di 100 mila docenti ata ed educatori bloccati
(20.4 Floridia e 20.8 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci) passaggio in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno per un biennio al fine di garantire continuità didattica e stabilizzare 100 mila insegnanti di sostegno.
(20.4 Floridia) opzione su ricostruzione di carriera per intero o servizio effettivamente prestato rispetto alla nuova norma che privilegia principalmente soltanto i neo-immessi in ruolo con anni di supplenza al 31 agosto
(20.0.6 Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti) accesso diretto dei precari con tre anni di servizio senza quote di riserva al TFA sostegno per specializzare più di 100 mila docenti supplenti senza titolo
(20.5 Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti e 20.6 Marti, Testor, Dreosto) conferma nei ruoli per I docenti di ruolo assunti con riserva che hanno superato anno di prova e frequentano positivamente i corsi universitari del DPCM e reintegro dei licenziati
(20.0.27 Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci) deroghe a dimensionamento per scuole appartenenti a comuni con meno di 3 mila abitanti.
TUTTI GLI EMENDAMENTI PROPOSTI
Qui l’elenco degli emendamenti presentati:
3.1 Barbara Floridia
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «a tempo» inserire le seguenti: «determinato e»; b) sostituire le parole «a valere sul 2024» con le seguenti: «a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024».
20.4 Floridia
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune. 1-ter. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025. 1-quater. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 1-quinquies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiungente le seguenti ", a domanda,"; 2) alla lettera b), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024". 1-sexies. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse. 1-septies. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160». Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».
20.9 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune." Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per l'istruzione)
20.8 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107." Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per l'istruzione)
20.0.6 Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti
Dopo l'articolo inserire il seguente: «Articolo 20-bis (Accesso al TFA sostegno) 1. Al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: «nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione» sono soppresse.»
20.5 Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2- bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 1-ter. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
20.6 Marti, Testor, Dreosto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2- bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 1-ter. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.".
20.0.27 Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente: "Art. 20-bis(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni) 1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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