L’anzianità professionale di un docente precario va considerata alla stregua del servizio svolto da un qualsiasi collega già di ruolo: per non incorrere nella discriminazione, lo Stato deve anche garantire al supplente il pagamento delle ferie non godute e della disoccupazione. Lo sostiene da 15 anni l’Anief e ora a stabilirlo è anche la Corte di Cassazione: chiamata ad esprimersi sul ricorso di circa 30 ricorrenti e sulla sentenza n. 327/2017 dalla Corte d’appello di Brescia pubblicata il 7 luglio 2017, la Cassazione censura le sentenze di primo e secondo grado e condanna il “MIUR a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio da loro maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale”.