La carta del docente va anche ai supplenti annuali che hanno sottoscritto contratti su “spezzoni” di cattedra, su cattedra come su sostegno agli alunni disabili: lo ha stabilito con chiarezza il Tribunale ordinario di Parma, sezione Lavoro, che ha condannato il ministero dell’Istruzione ad assegnare 2 mila euro a un’insegnante che non aveva ricevuto la Carta del docente negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali ha svolto supplenze tra le 10 e le 12 ore settimanali, a fronte delle 22 previste per la cattedra intera. Decisiva, ai fini della sentenza, è stata la risposta fornita dalla “Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.