La Carta del docente non può essere negata ai precari con supplenza anche fino al termine delle lezioni e al 30 giugno: l’ha confermato il tribunale di Treviso che la settimana scorso ha fatto avere ad un insegnante i mille euro inizialmente non assegnati dall’amministrazione per le due annualità di supplenza prestate “negli a.s. 2020/21, da ottobre a giugno, e 2021/22, da settembre a giugno”.
Chi sostiene che il rinnovo contrattuale 2019/21 sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio all’Aran non ha prodotto aumenti adeguati al periodo fornisce una pessima informazione: lo sostiene il sindacato Anief, firmatario del Ccnl 2019/21, confortato dai numeri. “Rispetto all’incremento dell'inflazione certificata nel periodo corrispondente al rinnovo contrattuale, pari al 2,3%, il personale scolastico ha ottenuto aumenti del 4,2% recuperando in questo modo tutto l’innalzamento del costo della vita più l’intera parte degli arretrati”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
La Retribuzione professionale docente, la cosiddetta Rpd, come il Cia agli Ata, va considerate in tutti gli stipendi: anche dei supplenti in servizio pochi giorni. Lo ha ribadito il tribunale del lavoro, stavolta di Trapani, che ha accolto la tesi sostenuta dei legali Anief in difesa di un insegnante che dopo “la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato” nell’a.s. 2020/2021 non si era visto assegnare l’Rpd nello stipendio. Al docente, il giudice del lavoro ha assegnato, come risarcimento, oltre 1.400 euro lordi, più accessori, spiegando che “la suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018”, ha asserito che “«l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Sta creando giustificate proteste l’emendamento al decreto Milleproroghe che prevede il posticipo di un anno, dal 2024 al 2025, dell’aggiornamento delle vigenti graduatorie di terza fascia. La disposizione, ancora da approvare, sarebbe determinata dalla parte del contratto 2019/21 sottoscritto in via definitiva 10 giorni fa all’Aran, nella parte delle novità sull’ordinamento professionale ATA e sui titoli di accesso alle graduatorie ATA di terza fascia: su vuole in pratica dare l’opportunità di prendere i punteggi aggiuntivi a coloro che si doteranno nei prossimi mesi dei nuovi titoli. In questo modo, però, non si dà la possibilità a tanti precari oggi già in graduatoria di potersi avvicinare ai loro affetti, né di poter valorizzare la formazione e i corsi di aggiornamento svolti negli ultimi tre anni.
Il Parlamento italiano ha a portata di mano la possibilità di recepire le indicazioni europee sulla non discriminazione dei lavoratori di ruolo: l’opportunità concreta arriva da un emendamento al disegno di legge n. 969 sulla Legge di delegazione europea 2022-2023 sui cui a breve si esprimeranno i senatori della quarta Commissione di Palazzo Madama. La richiesta è inserita in un emendamento del Partito democratico presentato alla Commissione competente che delega il Governo a rivedere il tema della discriminazione del personale scolastico nella ricostruzione di carriera per il servizio svolto dai precari (opzionale) e per assegnare a regime (a decorrere dal 2024) quella Carta del docente che oggi viene assegnata solo al personale di ruolo mentre ai precari arriva tramite ricorsi al giudice del lavoro.
Avere negato la Carta del docente ai precari significa essere tornati indietro di decenni, quando dei diritti dei precari non c’era traccia: a sostenerlo è anche il giudice del lavoro di Gorizia che nel rispondere al ricorso di un insegnante, difeso dai legali Anief, ha risposto favorevolmente condannando il ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare la carta dell’aggiornamento per le quattro annualità di servizio svolte pari a complessive 2.000 euro.
Da adesso in poi se i docenti della scuola pubblica parteciperanno ad attività di formazione oltre le 40 ore annue extra-didattiche, previste per le attività funzionali all’insegnamento, lo Stato dovrà pagarli. E i criteri andranno stabiliti attraverso gli accordi presi in contrattazione d’Istituto, alla presenza delle Rsu. Lo prevede il nuovo contratto collettivo nazionale Istruzione, Università e Ricerca 2019/21 sottoscritto in via definitiva una settimana fa all’Aran, di cui l’Anief è stato sottoscrittore e protagonista.
Come può una indennità di vacanza contrattuale del 6% coprire l’inflazione galoppante che negli ultimi 30 mesi ha toccato il 18%? Evidentemente non è possibile. Non possono pareggiare tanto disavanzo 1.000 euro lordi a dipendente, che corrispondono a meno di 580 euro: la somma non è affatto adeguata a quanto previsto dalla legge per tutelare il lavoratore in assenza di rinnovo contrattuale e per questo l’Anief ha prodotto una doppia contestazione, da presentare in sede giudiziaria, a seconda della propria posizione professionale nella scuola.
Se la riforma della scuola L. 107/2015 che ha introdotto la Carta del docente sostiene che “la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente”, come mai il legislatore ha dimenticato di permetterne l’accesso agli insegnanti precari considerando che vanno considerati alla stregua dei colleghi di ruolo? A rispondere è stato, una settimana fa, il Tribunale ordinario di Vicenza, prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza: nell’esaminare il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di un insegnante precario, il giudice del lavoro si è detto favorevole alla richiesta. Nella sentenza ha spiegato che “l’indennità in questione” è “finalizzata alla formazione continua dei docenti, come indicato chiaramente pure dalla Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 ha stabilito che l’indennità annuale per l’aggiornamento da 500 euro “è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.
Oltre un milione di lavoratrici della scuola, dell’Università e della Ricerca, insegnanti, Ata e impiegati, possono godere di una protezione in più: si tratta dell’estensione del congedo interamente retribuito in caso di violenza subita, che passa da tre a quattro mesi. L’estensione dei giorni di riposo àcfino a 120 giorni in tre anni pagati al 100% - è stata inserita, grazie alla proposta del sindacato Anief, all’interno del contratto collettivo nazionale Istruzione, Università e Ricerca 2019/21 sottoscritto in via definitiva esattamente una settimana fa all’Aran.
Sono diverse le proposte emendative Anief al decreto 215 del 30 dicembre 2023, detto decreto Milleproroghe, suggerite dal giovane sindacato: dalla proroga del contratti PNRR almeno fino al prossimo 30 giugno e per tutta la durate del PNRR, alla conferma di 200 sedi dimensionate; dalla deroga sui vincoli alla mobilità dei neo-assunti, alla valutazione del servizio con riserva durante l’anno di prova; dalle immissioni in ruolo da GPS su posti di sostegno e comuni, quindi con ripristino del doppio canale, alla proroga del periodo di servizio all’estero; dalla riassunzione in ruolo dei docenti licenziati dopo essere stati assunti con riserva dai concorsi della secondaria, alla ammissione degli insegnanti ricorrenti del concorso per dirigenti Scolastici; dal sì alla mobilità intercompartimentale, alla proroga dei termini per la verifica dell’estratto conto contributivo, fino alla riapertura delle graduatorie del concorso straordinario bis per chi ha superato il minimo del bando.
SCUOLA - Rinnovo del contratto firmato all’Aran, in arrivo aumenti Rpd docenti, Cia Ata e indennità Dsga grazie alla presenza di Anief al tavolo di contrattazione: un segnale di riconoscimento che deve andare anche ai precari “brevi”
La formazione del personale docente e l’amministrazione deve impegnarsi per favorirla, non certo di ostacolarla, finanziando le attività di aggiornamento sia del personale di ruolo che precario: lo ha confermato il tribunale di Trieste, accogliendo il ricorso di un insegnante supplente, difeso dai legali Anief, che a seguito della causa giudiziaria qualche giorno fa ha ottenuto 1.500 euro di risarcimento a seguito di tre supplenze annuali.
Marcello Pacifico, leader del sindacato Anief, è intervenuto all’interno della trasmissione - sul canale Youtube - di La scuola oggiper parlare della firma del CCNL 2019-21. Il sindacalista autonomo ha ribadito che per Anief la firma del contratto è solo un primo passo e c'è ancora molto da fare.
Sono tante le proposte emendative al Decreto Milleproroghe – AS 1633 - suggerite dal giovane sindacato Anief, tra queste: proroga contratti PNRR al 30 giugno (5.28) e per tutta la durate del PNRR (5.25); conferma 200 sedi dimensionate (5.5); deroga vincoli mobilità neo-assunti (551-5.52); valutazione servizio con riserva durante anno di prova (5.55); assunzioni da GPS su posti sostegno e comuni - doppio canale (5.56); proroga periodo di servizio all’estero (5.50); riassunzione docenti licenziati immessi con riserva dai concorsi della secondaria (5.17 e 5.18); ammissione docenti ricorrenti concorso dirigenti Scolastici (5.3); mobilità intercompartimentale (5.66); proroga termini verifica estratto conto contributivo (18.68); riapertura graduatorie concorso straordinario bis per chi ha superato il minimo del bando (6.50).
Fare ricorso per recuperare la Carta del docente porta anche risarcimenti di 3.000 euro: è accaduto ad un insegnante che ha presentato ricorso al tribunale di Treviso per le supplenze, con scadenza 30 giugno e 31 agosto, svolte tra il 2017 e il 2023. Il giudice del lavoro ha dato piena ragione agli avvocati dell’Anief che lo hanno difeso gratuitamente: nella sentenza viene spiegato, tra le altre cose, che il Consiglio di Stato con la pronuncia 1842/22 ha detto “che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
La scontata approvazione dell’autonomia differenziato al Senato, iper-promossa dal ministro leghista Roberto Calderoli, merita attenzioni anche in ambito sindacale: è infatti preoccupante la maggiore autonomia che verrà concessa alle Regioni senza però avere alcuna garanzia di riequilibrio per i servizi essenziali, come pure la scomparsa, nel testo approvato a Palazzo Madama, degli investimenti finalizzati a restringere il divario Nord-Sud.
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