Il precario della scuola che termina la supplenza deve vedersi pagati, a parte, i giorni di ferie non goduti: fa male l’amministrazione a considerarle assegnate “d’ufficio”. A ricordarlo, con tanto di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato il giudice del lavoro di Trapani, nel risarcire una docente non di ruolo con quasi oltre 2.100 euro per decine di “giorni di ferie non fruiti al momento della cessazione del rapporto”.
Trasferimenti del personale docente e tecnico-amministrativo AFAM a.a. 2024-2025.
I docenti di sostegno di ruolo interessati al trasferimento su disciplina, nelle procedure di mobilità 2024/25, possono presentare domanda valutando anche l’anno scolastico in corso. La sottolineatura, fondamentale per coloro che devono superare il vincolo quinquennale, è oggi esplicitata dalla rivista specializzata Orizzonte Scuola ricordando che lo prevede il Contratto collettivo nazionale di lavoro: il comma 8 del succitato art.23 riporta che “ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso”.
La decisione del legislatore di assegnare la Carta del docente solo al personale di ruolo è errata e discriminante. Lo ha ricordato anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, evidenziando il contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione”. A ricordarlo è stato pochi giorni fa il tribunale del lavoro di Udine, che nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 2.000, più accessori di legge, una insegnante precaria che per quattro anni si è dovuto aggiornare professionalmente a proprie spese. Sempre il giudice del lavoro ha osservato che gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Chi governa la scuola in Italia continua a non volere risolvere il problema del reclutamento dei docenti e della supplentite cronica. L’ultima “mossa” semi-inutile è quella prevista dal decreto legge 19/2023 Pnrr: con l’articolo 14, comma 7 si autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito a utilizzare i posti residuali dalle singole procedure concorsuali per le successive assunzioni tra il 2024 e il 2026, così da rispettare il target di 70mila nuove immissioni in ruolo previsto dallo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il sindacato Anief, nel prevedere il fallimento degli obiettivi di queste procedure, perché la supplentite scolastica rimarrà in vita come e più di prima.
Cresce il contenzioso nella scuola. E crescono i numeri dei docenti e Ata che ottengono giustizia, con sempre più cospicui risarcimenti: nel mese di febbraio, Anief ha fatto toccare un nuovo record permettendo il risarcimento di migliaia di lavoratori della scuola per un totale di 1.434.450,73 recuperati. Se si somma la quota di risarcimenti prodotti dai tribunali del lavoro a gennaio, nei primi due mesi del 2024 il totale di somme recuperato a favore del personale scolastico che ha aderito ai ricorsi prodotti dall’Anief supera i 2 milioni e mezzo di euro.
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi ha concluso l’iter di conversione in legge lo scorso 23 febbraio
La bozza del decreto legge Semplificazioni continue più novità per il mondo scolastico: la più importante, che trova il sindacato fortemente contrario, è quella degli insegnanti non di ruolo di sostegno che potrebbero a breve essere contrattualizzato solo su gradimento dei genitori degli alunni. Arriva anche un nuovo giro di vite per chi consegue titoli all’estero, che in attesa del via libera non possono insegnare. Si va ancora una volta a puntare il dito contro chi ha preso una decisione non facile sostenendo costi altissimi e comunque formandosi alla pari di tanti altri colleghi: stavolta i titoli vengono rinviati all’esame del ministero della Funzione pubblica. Sempre il decreto Semplificazioni prevede l’abolizione della call veloce, attraverso la quale erano stati assunti negli ultimi anni migliaia di precari disposti a spostarsi di provincia o regione. Infine, arriva una ulteriore “stretta” sugli istituti privati.
La decisione di assumere gli insegnanti di sostegno precari in base anche al gradimento dei genitori degli alunni, annunciata alcuni giorni fa dal ministro Giuseppe Valditara per garantire maggiore continuità didattica e minori cambiamenti di cattedre, viene reputata dall’Anief incostituzionale, alla pari della norma che rimanda a un regolamento per assegnare più punteggio ai supplenti che non cambiano sede di servizio. “Sono norme che violano i principi del merito e della ragionevolezza inclusi nella nostra Costituzione”, dice il presidente nazionale Marcello Pacifico. “Il docente di sostegno non è un accompagnatore, ma un insegnante della scuola assegnato a una classe di cui l'alunno con disabilità è uno dei componenti. La verità è che per ottenere la continuità didattica bisognerebbe adeguare i 100 mila posti in deroga da anni in organico di diritto, iscrivere gli 80 mila docenti non specializzati ai corsi del TFA e assumere in ruolo tutti i docenti così specializzati in Italia e all'estero”.
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato oggi l'avviso di pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 37/2024 che avvia le procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. La scadenza di presentazione delle domande di permanenza/aggiornamento/trasferimento è prevista per il prossimo 15 marzo. Possibile compilare la domanda a partire da oggi alle ore 12:00. I chiarimenti del sindacato Anief su chi deve presentare domanda.
I diritti non cambiano da lavoratore a lavoratore. Anche nella scuola, dove i docenti precari sono equiparati agli insegnanti di ruolo. Anche per acquisire la Carta del docente. Lo ha ribadito il tribunale di Trieste accordando le richieste dei legali operanti per il sindacato Anief, in difesa di un insegnante che per tre anni ha svolto delle supplenze annuali senza ricevere i 1.500 euro che invece i colleghi già stabilizzati hanno acquisito per formarsi e aggiornarsi. Il giudice del lavoro ha approfondito la questione scoprendo che, come osservato dalla Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, “la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale” ed “essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente”.
Sulla Carta del Docente alcuni mesi fa, ad ottobre, la Sezione Lavoro dalla Corte di Cassazione è stata limpida: “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. A ricordarlo è stata pochi giorni fa il Tribunale del Lavoro di Rovigo nell’esaminare favorevolmente il ricorso presentato dai legali del sindacato Anief in difesa di un insegnante che ha svolto tre anni di supplenze, tra il 2020 e il 2023, senza ricevere un euro per l’aggiornamento. I 500 euro annui, dunque 1.500 totali, gli sono stati adesso assegnati dal giudice, con tanto di condanna esemplare al Ministero.
Il sindacato Anief avvia le procedure di adesione al ricorso presso il competente Giudice del Lavoro per ottenere, nelle procedure di mobilità 2024/25, la possibilità di computare nell'obbligo di permanenza per 5 anni sul tipo posto sostegno anche il periodo svolto durante il precariato da docente specializzato. Termine di adesione ai ricorsi 16 marzo 2024. Per tutte le informazioni, per scaricare i modelli e le istruzioni utili per la proposizione del ricorso, clicca qui.
Dopo la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2024/2025 il sindacato Anief avvia i ricorsi per consentire a tutti di partecipare ai movimenti da posto sostegno a posto comune la possibilità di computare nei 5 anni di vincolo sul posto di sostegno anche gli anni svolti prima dell'immissione in ruolo. “Già la Corte di Cassazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci ha dato ragione evidenziando come la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, impone di riconoscere sempre il servizio maturato sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente assunto a tempo indeterminato. Nel caso del vincolo di permanenza sul tipo posto prima di poter presentare domanda di trasferimento sul posto comune i giudici hanno confermato che non ci sono ragioni oggettive per discriminare il servizio svolto sul sostegno in possesso della specifica specializzazione durante il precariato, visto che il docente ora di ruolo sul sostegno ha svolto la stessa attività anche prima, pur se a tempo determinato”.
L’adesione al ricorso è gratuita ed è riservata agli iscritti Anief. Necessario inviare entro il termine di presentazione delle domande di Mobilità stabilito dal Ministero (16 marzo 2024) il modello sostitutivo o allegare alla domanda lo specifico modello predisposto da Anief per chi partecipa comunque alle procedure di mobilità. Per aderire al ricorso, conoscere le informazioni utili e scaricare i modelli e le istruzioni operative per l'effettiva proposizione del ricorso, clicca qui.
Dopo vent'anni un ulteriore passo avanti per la stabilizzazione di 6428 Insegnanti di Religione Cattolica precari. È stato pubblicato infatti il DPCM che autorizza il Ministero dell'istruzione e del Merito all'avvio di procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per l'immissione in ruolo degli idr.
Anief si è sempre impegnata per la valorizzazione del servizio già prestato dal personale IRC e ha presentato numerose richieste per l’avvio della procedura di reclutamento degli idr fin dalla Legge 159 del 2019 che già autorizzava il concorso straordinario che è stato poi rimandato per anni aggravando una situazione di intollerabile precarietà per oltre 10 mila colleghi.
L’autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il DPCM del 20 luglio 2021 e, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Decreto Ministeriale che disciplina le modalità di espletamento delle procedure concorsuali straordinarie, su base regionale, per titoli ed esami, riservate agli insegnanti di religione cattolica, era stato firmato il 19 gennaio 2024 dal Ministro dell'Istruzione e del Merito. Alle procedure concorsuali straordinarie è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. I requisiti di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria sono congiuntamente: certificazione d'idoneità diocesana; 36 mesi di servizio IRC anche non consecutivi nelle scuole statali; il possesso dei titoli previsti dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa con la CEI; i requisiti generali per l'accesso all'impiego nella P.A.
La procedura concorsuale straordinaria prevede una prova orale didattico-metodologica finalizzata all'accertamento delle competenze anche linguistiche e digitali dei candidati.
Dopo vent'anni dall'ultimo e unico concorso bandito nel lontano 2004 e una lunga ed estenuante attesa per gli idr e le loro famiglie i tempi sono ormai maturi, perché questi docenti possano finalmente firmare anche loro il contratto a tempo indeterminato.
Hanno diritto ad avere la Carta del docente anche i docenti precari annuali con cattedra ridotta, quindi con meno ore settimanali di quelle standard, se insegnano su sostegno senza specializzazione e se si assentano per malattia o congedo parentale. A ribadirlo è stato il Tribunale del lavoro di Verona nell’assegnare ben 3.000 euro di risarcimento, per mancata assegnazione del bonus da 500 euro riservato agli insegnanti di ruolo, nei riguardi di un docente che ha svolto sei annualità anche con orario settimanale ridotto.
Si è appena concluso l’incontro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto che detta disposizioni sull’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico - pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila. Saranno attivati complessivamente 48000 corsi abilitanti. Tutte le classi di concorso sono adesso coperte, ma restiamo in attesa di conoscere con precisione la collocazione dei corsi attivati e il numero di posti per ciascuno.
Non vi è alcun dubbio sul rimborso dei 500 euro da dare ai precari con supplenza fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o al 31 agosto. Adesso, i giudici del lavoro stanno anche provvedendo ad assegnare ai supplenti gli interessi nel frattempo maturati. Così ha fatto anche il tribunale di Verona: nel condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 1.000 euro l’insegnante che ha fatto ricorso con i legali, Anief, a seguito di due supplenze annuali, il giudice ha specificato che annualmente “l’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, il Governo ha adottato un decreto legge che aggiorna le misure del PNRR. Quelle relative alla scuola riguardano: semplificazione ITS Academy e scuola di alta formazione; avvio procedure di revisione istituti tecnici e professionali; armonizzazione della normativa per acceso alla specializzazione sui posti di sostegno; possibilità di anticipare assunzioni docenti se di concerto con il MEF.
“Sarebbe bene che anche quest’anno si immetta in ruolo dalle Graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti. Invece, il decreto Milleproroghe ha negato anche la proroga per il sostegno che andava avanti da tre anni. Invece di allargare la procedura alle cattedre comuni, come chiesto da Anief con un preciso emendamento, si sta andando indietro e questo è particolarmente grave, perché nel frattempo il precariato ha assunto proporzioni paurose arrivando a coprire in media una cattedra su quattro e i concorsi programmati non riusciranno di certo a risolvere la situazione perché copriranno poco più del turn over”. Lo dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, alla luce dallo squilibrio sempre più evidente tra domanda di accesso alla professione dell’insegnamento e offerta plausibile alla luce delle norme sempre più desuete e ingiuste che regolano il reclutamento.
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