° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
Proseguiamo la presentazione della CM n.21, 14 marzo 2011. In tutte le regioni ci saranno tagli: Sicilia(-2534); Lombardia(-2415); Campania (-2234); Lazio(-1989); Puglia(-1878); Veneto(-1398); Piemonte (-1179); Calabria(-1093); Toscana (-917); Emilia-Romagna (-881); Sardegna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475); e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria con circa 300 tagli ciascuna, Molise 158 tagli. (5)
Classi di concorso In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino. Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 CCNI Mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
Quota del 20% riservata all’autonomia.Le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pof. L’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà determinare esuberi di personale a ”regime”. L’utilizzo della quota dell’autonomia nonpotrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. La nuova funzione riguarda solo le classi prime e seconde interessate al riordino (per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99).
IeFP).I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni e conducono a uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto interministeriale del 15 giugno 2010 (riferito all’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010). Detti percorsi possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni, dagli Istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità stabilite dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata (16 dicembre 2010), e nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies Legge n. 40/2007:
- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa ” (gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali);
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare ” (devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali (Capo II, punto 2 delle Linee guida).
La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica del personale statale. Le classi iniziali degli istituti che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP. Gli argomenti conclusivi sono riportati nei seguenti paragrafi della CM n.14/2011: Ulteriori disposizioni; Istruzione degli adulti; Posti di sostegno; Scuole con insegnamento in lingua slovena; Istituzioni educative; Indicazioni finali.

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
Proseguiamo la presentazione della CM n.21, 14 marzo 2011. In tutte le regioni ci saranno tagli: Sicilia(-2534); Lombardia(-2415); Campania (-2234); Lazio(-1989); Puglia(-1878); Veneto(-1398); Piemonte (-1179); Calabria(-1093); Toscana (-917); Emilia-Romagna (-881); Sardegna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475); e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria con circa 300 tagli ciascuna, Molise con 158. Molto penalizzata è l’istruzione tecnica e quella professionale (10mila cattedre in meno): la riduzione a 32 ore settimanali, nelle classi III degli istituti professionali e nelle III, IV, V degli istituti tecnici (compressi matematica, informatica, laboratorio e materie tecniche) penalizzerà la qualità dell’insegnamento per 750mila studenti.
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Istruzione secondaria II grado.
L’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. Le dotazioni organiche degli istituti di II grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento, e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato. Ai fini della determinazione delle classi e posti, occorre fare riferimento,oltre alle norme citate, al DPR n. 81, 20 marzo 2009. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico (art. 18, comma 3, DPR n. 81/2009). Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei percorsi liceali. I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno. Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe I del liceo classico, classe III dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe III degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe I o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento di maturità professionale o maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa (il numero delle classi è definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione tra gli indirizzi, i corsi di studio, le sperimentazioni passate a ordinamento. Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia minore di 22. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’a.s. in corso, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso (che possono essere attivate se non incrementano le cattedre o le ore). Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, ove possibile anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare. Per salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore; i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
CM n.21 del 14 marzo 2011, di trasmissione dello schema di decreto che il Miur ha predisposto per la concertazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ne proseguiamo la presentazione dei punti principali. (3)
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Istruzione secondaria I grado.
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, tenendo conto delle esigenze formative, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative per il pieno utilizzo delle ore disponibili. L’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37, 26 marzo 2009. Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei,che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempre che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare Matematica, scienze e tecnologia, è ricondotto a insegnamento autonomo affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore. Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri fissati dalla normativa (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le 2 ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che autonomamente le scuole possono scegliere vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale. Ai sensi art. 14 DPR n. 212 dell’8 luglio 2005, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse.

 
° Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Approvato alla Camera il disegno di legge (C. 2008) che istituisce l’ufficio nazionale di garanzia sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, e la Conferenza dei garanti regionali.
I diritti da tutelare sono quelli sanciti dalle convenzioni della UE. I nuovi organi dovranno anche lavorare alla prevenzione del disagio di bambini e adolescenti e favorire il ripensamento  urbanistico a misura dell’infanzia e dell’adolescenza.
(Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 480, 21 marzo 2011)


° Nota fatta sul registro di classe da un insegnante
Una sentenza del Consiglio di Stato (n.715/2011, depositata il 31 gennaio scorso) censura il comportamento di un d.s. che aveva modificato d’autorità l’annotazione di un fatto riportato da un docente sul registro di classe.
La nota che il ds aveva riformulato (con l’effetto di attenuarne la gravità) era stata apposta, sul registro di classe, da un professore che, pur non facendo parte del Consiglio di quella classe, era stato messo a conoscenza di un grave fatto (molestie sessuali) avvenuto a scuola. La nota, apposta sul registro (che è un atto pubblico) della classe dell’allievo responsabile, e riportante la ammissione di responsabilità, non poteva, secondo la sentenza, essere riformulata in via autoritativa dal ds.
(Fonte: ItaliaOggi - 8 marzo 2011)

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
CM n.21 del 14 marzo 2011, di trasmissione dello schema di decreto che il Miur ha predisposto per la concertazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ne proseguiamo la presentazione dei punti principali. (2)

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Scuola primaria. La scuolaprimaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2012. Le famiglie possano operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe (la dotazione è determinata moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Le classi quarte e quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente,com’è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari in atto previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe (la dotazione è determinata moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22). Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività) potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno e per potenziare l’offerta formativa. L’insegnamento della lingua inglese è impartito dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire sono istituiti posti per docenti specialisti (un posto ogni 7 o 8 classi), sempre che per ciascuno si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. Le pluriclassi vanno attivate solo in caso di assoluta necessità; è opportuno non comprendano tutte le cinque le classi del corso. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle dotazioni assegnate in organico.


 


 
° Quali le prospettive di assunzione nella scuola.

ItaliaOggi stima (8 marzo 2011) che tra 10 anni, ci sarà nella scuola personale nuovo per il 40% del totale (270mila posti): 27mila posti nella scuola per l’infanzia; 75mila della primaria; 70 mila della scuola secondaria di primo grado; 88mila della scuola secondaria di II grado. Riportiamo un passo dell’articolo, riferito all’a.s. 2011/2012.

Il prossimo anno 2011/12 saranno 38mila le cattedre senza titolare negli organici di diritto, tra quelle mai coperte e quelle che si renderanno libere grazie alle uscite previdenziali… I posti vacanti sono 31 mila, i pensionati saranno 27mila. A questi vanno sottratti i circa 20mila tagli che avranno corso… C’è anche la variabile di circa 10mila esuberi, che potranno ma solo parzialmente essere riassorbiti, con un minimo di mobilità, grazie ai pensionamenti”.

° Supplenze con nomina su spezzone di cattedra. Ribadita la normativa vigente
L’ordinanza r.g. n.2443/2010 (21 gennaio 2011) del Tribunale di Perugia
Quella dei contratti per supplenza nelle scuole è materia alquanto complessa. L’ordinanza conferma che il supplente nominato su spezzone non può, se ha già sottoscritto il contratto, lasciare le ore assegnategli e chiedere una cattedra di pari rango che si renda disponibile; tuttavia può chiedere l’integrazione (ed eventualmente il completamento) dell’orario mediante attribuzione di ore frazionate dalla cattedra che sia stata segnalata in una successiva fase delle assunzioni. Nel bilancio dei pro e dei contro di questa norma, occorre tenere conto di almeno tre fattori: la tutela doverosa dei diritti del precario in conformità al suo punteggio; la salvaguardia imprescindibile della continuità didattica; gli inconvenienti prodotti col frazionare le cattedre. Resta confermato che il supplente titolare su spezzone ha diritto a scegliere un contratto eventuale di rango superiore (ad es., la supplenza con contratto al 31 agosto).
(Fonte: ItaliaOggi – 15 marzo 2011)

 
° Assistenza a un familiare disabile: effetti restrittivi dell’art. 24 della L.n. 183/2010
Con la circolare n.45, lo scorso 1 marzo, l'Inps ha evidenziato alcuni effetti delle modifiche introdotte con l'articolo 24 del Collegato lavoro (legge 183/2010). Riportiamo, in sintesi, le precisazioni, come riportate in un articolo de Il Sole 24Ore.
I permessi per assistere un familiare disabile diventano nominativi per un solo beneficiario. Quanto ai casi di assistenza a disabili gravi, resta quanto stabilito con l'articolo 33 L. n. 104/92 (i genitori alternativamente possono fruire di 3 giorni al mese), e tuttavia anche per l'assistenza a persone con disabilità grave v’è una limitazione: possono beneficiare di permessi i parenti o affini della persona da assistere, fino al II grado (e al III grado, in casi particolari).
I genitori che assistano il disabile grave di età inferiore ai tre anni possono fruire, in alternativa (e non in modo misto), del prolungamento del congedo parentale retribuito, oppure di permessi giornalieri (due ore) e mensili (tre giorni interi). I dipendenti che assistano familiari o affini con grave disabilità possono fruire di permessi mensili. Ai lavoratori con contratto part time orizzontale è dato di fruire dei permessi in misura proporzionalmente ridotta; nessuna riduzione v’è, invece, nel caso di part-time verticale. A certe condizioni, il dipendente che assista più persone in situazione di disabilità grave, fruisce dei permessi cumulativamente. Il lavoratore in situazione di disabilità grave che assista un familiare disabile grave fruisce cumulativamente dei permessi. La fruizione dei permessi non limita i diritti del lavoratore in materia di fruizione delle ferie, di entità della tredicesima, di eventuali compenso incentivanti.
(Fonte: Il sole 24 ore - 2 marzo).

 
° Riferimenti normativi in materia di validità dell’a.s., nel caso di assenzeper malattia, e di istruzione durante degenza ospedaliera o degenza domiciliare
Riportiamo passi della Scheda di Aggiornamento n. 313, a cura di Salvatore Nocera dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD
La scheda segnala tre riferimenti normativi:
1- L'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 (stabilisce che le assenze superiori ad un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'a.s. determinano la non ammissione agli esami di stato o la bocciatura dell'alunno);
2- la Nota Ministeriale prot. n° 7736 del 27 ottobre 2010 (chiarisce che le assenze di alunni che, a causa di malattia, usufruiscano dell'istruzione in ospedale o a domicilio non invalidano l'anno scolastico, in quanto in tali periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe anche se effettuate in un luogo diverso);
3- la C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 che potenzia la facoltà, da parte del Consiglio di classe, di derogare al limite massimo di assenze, di cui all'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09, quando il CdC abbia sufficienti elementi di valutazione; in particolare, detta facoltà va esercitata a favore di alunni con gravi motivi di salute documentati e terapie e cure programmate, circostanza, questa esplicitamente citata, ricorrente in modo frequente nel caso di alunni con disabilità.