° Università: a confronto, quale è e quale sarà
Lo scorso 24 dicembre, il quotidiano Il Sole 24Ore ha proposto una scheda di confronto, che riassumiamo.
RETTORI: In atto sono i singoli atenei a stabilire la durata massima del mandato (con eventuali deroghe, nel caso che il rettore venga riconfermato a maggioranza qualificata dei voti) e la reiterabilità. La Riforma stabilisce un criterio nazionale (un solo mandato sessennale, anche per gli attuali rettori che, se in carica da oltre 6 anni, devono lasciare).
CONCORSI: In atto i singoli atenei bandiscono i concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori, stabilendo quote percentuali degli uni e degli altri. La Riforma istituisce l’abilitazione nazionale annuale, passaggio imprescindibile per i futuri docenti ordinari e associati; il titolo acquisito potrà valere nei 4 anni successivi per le chiamate alle cattedre nei vari atenei.
RICERCATORI: In atto esiste il ruolo dei ricercatori a t.i., ma ci sono anche ricercatori con contratto a t.d. La Riforma elimina il ruolo dei ricercatori a t.i. I ricercatori saranno messi a contratto valutandone i titoli, per un triennio, rinnovabile una volta e prorogabile di 2 anni. Nel periodo massimo di otto anni, solo i ricercatori positivamente valutati dal proprio ateneo (che accantonerà per lui le risorse economiche) viene assunto come “associato”).
RETRIBUZIONE DEI DOCENTI: nell’ultimo biennio sono stati sospesi gli scatti biennali di carriera. La delega al governo prevede che sia individuato un criterio per evitare che i docenti immeritevoli fruiscano della progressione (che diventerà triennale) di carriera: saranno gli atenei a valutare ogni tre anni l’attività dei docenti, sulla base di una loro rendicontazione.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento ordinario è basato prevalentemente sul criterio del numero degli studenti iscritti. Dal 2008 una piccola quota del finanziamento è attribuita per merito (con criteri da affinare). La Riforma stabilisce che la quota del finanziamento da erogarsi in funzione del merito (numero e valore dei progetti di ricerca e qualità dell’offerta formativa) aumenti.
GOVERNANCE: In atto, negli atenei è il senato accademico ad accentrare le funzioni e i poteri; quelli del consiglio di amministrazione sono residuali, e il direttore amministrativo opera con i criteri della contabilità basata sugli accertamenti di cassa. Si ridimensionerà il ruolo del senato (cui resteranno funzioni e poteri connessi alla didattica e alla ricerca) dando al consiglio di amministrazione l’ambito della gestione finanziaria, programmazione e bilanci; al vertice sarà il direttore generale che dovrà operare secondo criteri gestionali mutuati dal modello privato.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI: è in vigore l’automatismo per cui la matricola universitaria che documenti una qualifica professionale ottiene fino a 60 CFU per le esperienze acquisite; ciò ne abbrevia il piano di studi universitari. In futuro, “laureare l’esperienza” potrà agevolare la matricola per 12 crediti max (alla laurea triennale ne occorrono 180, e 120 per la magistrale.
DIRITTO ALLO STUDIO: è finanziato con fondi prevalentemente regionali (la quota nazionale si è ridotta negli ultimi anni), e nel Meridione risente dei magri bilanci regionali. Nella delega, il Governo è incaricato di definire i LEP degli atenei, e di garantire l’uniformità delle provvidenze, nelle diverse regioni; sarà anche attivato un fondo aggiuntivo per gli studenti più meritevoli.
DISCIPLINA DEL COMPORTAMENTO DEI DOCENTI: In atto è il CUN (organo nazionale) ad amministrare l’azione disciplinare (nelle forme previste dal t.u. dell’istruzione superiore, Regio decreto 1592/1933), tramite un proprio Consiglio di disciplina, su impulso e in collaborazione con il rettore dell’ateneo interessato. La riforma responsabilizza i singoli ateneo, in ordine al procedimento che vede coinvolto un loro docente; ogni ateneo avrà il proprio consiglio di disciplina che opererà in collaborazione con il consiglio di amministrazione.
ATENEI NON STATALI: fruiscono del contributo statale che incide per il 10% circa del bilancio di ogni ateneo (in tutto circa 100 milioni all’anno). La riforma prevede di affidare all’Anvur il compito di predisporre un criterio di valutazione della qualità delle università private, utile alla ripartizione dei contributi statali e di una dotazione premiale.
(Fonte:Il Sole 24Ore, 24 dicembre)

 

° Nota ministeriale sull’abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi esteri
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia ha diramato una nota - (Prot. n.9103, con allegata modulistica e informativa sulle procedure, per il riconoscimento e fruizione nel nostro Paese dell’abilitazione conseguita all’estero.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. Il riconoscimento può riguardare: 1) Titoli conseguiti nei Paesi UE; 2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari. Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi. E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione. In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di: - docente di scuola dell’infanzia; - docente di scuola primaria; - docente di scuola secondaria di primo grado; - docente di scuola secondaria superiore. Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. Le modalità di accertamento o di esonero sono contenute nella circolare ministeriale n.81 del 23 settembre 2010. E’ possibile ottenere la certificazione per la conoscenza linguistica presso l'Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.

 
° Centri di istruzione per gli adulti: esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione, a.s. 2010/2011 - prova nazionale.
Il Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Uff.III ha diramato, in merito, la nota 15 dicembre 2010.
Come è noto, la prova scritta a carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4 ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, non ha trovato applicazione, per gli aa.ss. 2007/08, 2008/2009 e 2009/2010, agli studenti frequentanti i Centri Territoriali Permanenti “in considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli adulti” (cfr. C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 e C.M. n. 54 del 26 maggio 2008; nota n. 13002 del 16 dicembre 2008,nota n. 12666 del 16 dicembre 2009). Per l’anno scolastico corrente l’O.M. relativa al calendario scolastico (n. 53 del 25 giugno 2010) stabilisce (art. 2) che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti possa essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero. Ciò premesso, in considerazione del fatto che è ancora in atto la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico di tali Centri, si soprassiede, anche per l’a.s. 2010/2011, alla somministrazione, agli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi, della prova scritta a carattere nazionale in argomento. Conseguentemente, l’individuazione della data nella quale tenere, nel corso del corrente anno scolastico, la sessione di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri. Si precisa che l’esonero dalla prova nazionale riguarda unicamente gli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi e non anche i candidati adulti (interni ed esterni) dei corsi ordinari.

 
° Gerontatenei
La Riforma Gelmini fa ben poco per abbassare l’età media dei docenti.
L’università italiana, che non piazza alcun ateneo nella classifica dei migliori del mondo, ha tra i docenti ordinari un gran numero di ultrasessantenni che, oltretutto, ricoprono i ruoli gestionali apicali. La riforma Gelmini abbasserà ben poco l’età media degli ordinari: abbassa il tetto massimo per il pensionamento da 72 a 70 anni. Cambia ben poco, per i giovani docenti.

° Sezioni primavera
Tuttoscuola segnala gli UUSSR che hanno già siglato le intese regionali per la prosecuzione della sperimentazione.
Le sezioni primavera accolgono bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Le intese sono state già stipulate in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Veneto, in attuazione dell’accordo raggiunto lo scorso Ottobre in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province autonome.
(Fonte: TuttoscuolaNEWS N. 468, 20 dicembre 2010)

 
° Concorso 2004 per dirigenti scolastici in Sicilia: strascico polemico alla soluzione del contenzioso
L’on. Alessandra Siragusa che è stata il principale artefice della soluzione, raccoglie consensi ma anche paga il prezzo della delusione degli esclusi. Riportiamo alcuni passaggi di una sua dichiarazione: DIRIGENTI SCOLASTICI SICILIANI: LA VERITA’ DEI FATTI
. nel 2004 è stato bandito un corso-concorso per il reclutamento di 1500 dirigenti scolastici. Concorso espletato su base regionale, ma che prevedeva le stesse medesime procedure in tutta Italia. A seguito di vari ricorsi, il TAR Sicilia ordina la ricorrezione di alcun compiti, che vengono ricorretti per tre volte da tre commissioni diverse, e sempre ritenuti insufficienti. Il TAR respinge invece la richiesta di annullamento del concorso. Non integrando il contraddittorio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sezione del Consiglio di Stato per la Sicilia, annulla erga omnes il concorso, eccependo l’illeggittimità del DPCM 341/2001 che consentiva la nomina di un unico presidente per più subcommissioni, nei casi in cui il numero di partecipanti fosse elevato. Su altri due ricorsi analoghi presentati in altre regioni italiane, il Consiglio di Stato (dicembre 2008-maggio 2009) decide esattamente al contrario del CGA Sicilia…. In più, il Cga ha emesso un annullamento erga omnes senza che le parti in causa fossero tutte rappresentate in giudizio (e ancora l’opposizione dei terzi giace senza essere stata trattata), caducando anche i compiti corretti a commissione completa. La legge quindi prende atto di tutto ciò e prova a trovare una soluzione ad una vicenda assai complessa, prendendo atto della sentenza del Cga e introducendo modalità differenti per la rinnovazione del concorso:…. una prova scritta sul servizio prestato per i dirigenti scolastici assunti in servizio, una prova scritta su uno degli argomenti del corso di formazione per gli idonei…., e la ricorrezione delle prove per i bocciati, con immissione in una nuova graduatoria per coloro le cui prove siano valutate positivamente…”.
(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 17 dicembre)


 
° Il bandodella Fondazione Telecom Italia:"I beni culturali invisibili, una risorsa italiana da valorizzare"
Può essere consultato sul sito www.fondazionetelecomitalia.it 
Il bando è finalizzato a sostenere progetti per la valorizzazione di quei beni che non godono di adeguata visibilità e fruizione, perché nascosti o non adeguatamente conosciuti e valorizzati.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato per il prossimo 31 dicembre.

 
° Conferenza sulle didattiche speciali nei DSA
The Math House di Palermo (via Valderice, 9) organizza un incontro su questo tema, per Martedì 18 gennaio 2011, alle ore: 16.30.
Le relatrici, dott.ssa Irene Buttitta e dott.ssa Caterina Tamburini interverranno sui seguenti temi:“Nosografia, Etiologia ed Epidemiologia dei DSA”; “Una didattica per la discalculia”.
È gradita la prenotazione telefonica, allo 091-513469 o all'indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 
° Lavoro ai giovani. L’Italia è in coda nella classifica dei Paesi del’OCSE
TGCOM pubblica i dati allarmanti (riportati da Infohandicap) dell’occupazione giovanile in Italia.
Tra i Paesi dell'Ocse l'Italia è penultima per l'occupazione giovanile (21,7%); ha un enorme distacco dalla media dei Paesi OCSE, che è del 40,2% UE. Tra i disoccupati, oltre il 40% è senza lavoro da lungo tempo, e il 15,9% non studia né lavora.
(Fonte: Infohandicap.org - ANNO V - NEWSLETTER N. 87 DEL 21/12/10)

° Iscrizione dei docenti precari nelle graduatorie provinciali con diritto all’inserimento a pettine.
La Corte Costituzionale ha rinviato l’esame della questione trasferendolo alla camera di consiglio del prossimo 26 gennaio.
Non è quello che avremmo voluto, ma restiamo fiduciosi. Ricordiamo che, con ordinanza del 5 febbraio scorso, il Tar del Lazio aveva ritenuto non infondato il dubbio di incostituzionalità della norma (art. 1, c. 4° ter, decreto legge 25/09/2009 n. 134) con la quale il Miur ha deciso di confinare dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie, i docenti che, per il biennio 2009-2011, hanno chiesto di essere inseriti nelle G.aE. di altre province in aggiunta a quella in cui erano iscritti per il biennio 2007-2009. L’Anief confida che la Suprema Corte possa sancire la incostituzionalità della norma, di modo che il Miur sia finalmente costretto a disporre l’inserimento “a pettine” (rispettando i punteggi effettivi di ciascuno) nelle graduatorie di tutte le provincie aggiuntive (max tre) indicate dai richiedenti.

 
° Quali i numeri possibili, per stabilizzare il personale precario (docenti e ATA)
Una valutazione riportata da Il Sole 24Ore stima in centomila i posti già disponibili.
In questo a.s. 2010/11, da settembre, i posti tagliati nella scuola sono stati, tra docenti e ATA, oltre 40mila; nel solo Nord Italia, le cattedre sono state ridotte di oltre 12mila unità. Il personale insegnante iscritto nelle G.aE. ammonta a circa 230mila unità; il tempo necessario per ottenere l’incarico a t.i. è di parecchi anni, eppure oltre centomila supplenti vengono nominati ogni anno, con contratto a t.d., per periodi più o meno lunghi. La logica vuole che possano essere inseriti nell’organico, anche perché la spesa dello Stato per i loro contratti è equivalente alla spesa da sopportarsi ove fossero immessi in ruolo; infatti, c’è da considerare che le ripetute recenti sentenze della magistratura amministrativa e dei giudici del lavoro hanno riconosciuto il diritto dei supplenti a un trattamento economico e normativo non dissimile da quello di cui fruisce il personale di ruolo (progressione di carriere, nomina a tutto agosto, trattamento di fine rapporto).

 
° Rilevazioni sulle scuole statali e non statali – a.s. 2010/2011.
Riportiamo alcuni passaggi delle disposizioni diramate (13 dicembre 2010) in materia, dalla Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi.
Le Rilevazioni sulle scuole rappresentano il momento di integrazione delle informazioni acquisite con l’Anagrafe degli studenti… La rilevazione…. per tutti gli ordini di scuola, statali e non statali… si conclude il 14 gennaio 2011. I dati vengono acquisiti nell’area SIDI “Rilevazioni - Rilevazioni sulle scuole - Dati Generali (ex Integrative)”. Le istituzioni scolastiche che hanno effettuato l’ultimo aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni  possono utilizzare un’apposita funzione che consente di precompilare la scheda oggetto della presente rilevazione con i dati già comunicati. … Per l’assistenza relativa ad aspetti tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo del Ministero (800 903 080) e l’assistenza web sul portale SIDI. Per supporto alle scuole a livello territoriale è possibile contattare i referenti nominati appositamente presso gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali..

 
° Il dissenso della UIL su alcuni punti del contratto sulla mobilità
Tuttoscuola riporta la dichiarazione del segretario nazionale circa le ragioni per le quali la UIL-scuola non ha sottoscritto l’accordo concluso con gli altri sindacati: “non tutela le personale che si troveranno in soprannumero”.
Non prevedendo per il personale in soprannumero “le tutele necessarie e possibili”, l’accordo sottoscritto determinerà - secondo l’Uil-scuola - la perdita di titolarità e il trasferimento d’ufficio per migliaia di docenti, nel prossimo anno scolastico. In questa fase particolare dello stato degli organici – portati ai minimi storici dai tagli Tremonti-Gelmini – sarebbe stato necessario disporre norme a tutela dei perdenti posto.
Fonte: TuttoscuolaNEWS N. 468, 20 dicembre 2010)

 

 

° La sezione lavoro della Corte di Cassazione si è pronunziata sulla “clausola di salvaguardia” in materia di contratti di supplenza

Il primo dicembre, la Cassazione ha depositato le sentenze nn.24370 e 24371: i contratti decadono se la graduatoria è annullata, non se è sospesa in sede cautelare.

Pertanto, nel caso che la magistratura amministrativa sospenda la graduatoria in base allo scorrimento della quale il docente ha stipulato un contratto di supplenza, tale contratto rimane in essere. Altra cosa è, invece, se la graduatoria viene annullata dal giudice o dalla amministrazione stessa (in autotutela).

(Fonte: ItaliaOggi – 14 dicembre 2010

° La classe di concorso pertinente, per Educazione alla Cittadinanza e Costituzione

L’ennesima bomba ad orologeria, per gli insegnanti, è la definizione del nuovo quadro delle classi di concorso; dolorosa ma inevitabile e urgente. Sintomatica di un possibile dualismo tra abilitati in Storia e abilitati in Diritto è una interrogazione parlamentare rivolta (17 dicembre) dall’on. Alessandra Siragusa alla Ministro.

Il deputato segnala che presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano è stato attivato, per l’anno accademico 2010/2011, un Corso di formazione alla Cultura costituzionale (a pagamento), rivolto a docenti di scuola secondaria operanti presso Istituti con sede in Regione Lombardia, nonché a studenti universitari. Poiché il corso è parzialmente finanziato dall’Ufficio Scolastico regionale, l’On. Siragusa dichiara che” ….formare docenti di storia per insegnare ciò che quelli di diritto fanno in maniera approfondita da anni è un dispendio di risorse pubbliche”; piuttosto che sostenere spese di formazione del personale non specializzato occorrerebbe, a parere del deputato, definire il profilo della nuova disciplina “Cittadinanza e Costituzione” attribuendone l'insegnamento ai docenti di diritto.

(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 17 dicembre)

° Permessi per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità

Dal sito Infohandicap riportiamo, in sintesi, le principali modifiche che sono state apportate alla L.104/92, introdotte con la L. 183/2010 (in vigore dal 24 novembre); sono evidenziate in una circolare (n. 13 del 6 dicembre 2010) del Dipartimento della Funzione Pubblica, e in una circolare (n. 155 del 3 dicembre 2010) dell’INPS.
- Si restringe la categoria dei soggetti aventi diritto a fruire dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave. I tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spettano al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La norma previgente includeva anche il terzo grado di parentela che è, adesso, contemplato solo come eccezione, per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti (i.e. quelle contemplate nel decreto interministeriale 278/00), oppure siano deceduti o siano “mancanti” (i.e., sia per assenza naturale e giuridica, sia per documentate condizioni di divorzio, separazione legale o abbandono).

(Fonte: Newsletter Infohandicap – anno V n.85 del 14 dicembre)

 

° Validità dell’anno scolastico, nel caso di assenze per malattia degli studenti che fruiscono di istruzione personalizzata in ospedale o a domicilio

Il Miur ha dato chiarimenti in merito a questa fattispecie, con l’urgenza dovuta al fatto che, dall’anno in corso, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano fatto assenze per più di un quarto dell’orario personalizzato sono esclusi dal passaggio alla classe successiva e/o agli esami di fine ciclo.

Il Ministero ha segnalato che le norme cui fare riferimento, in merito, sono l'articolo 11 del Dpr 22 giugno 2009 numero 122 e la Nota ministeriale numero 7736 del 27 ottobre 2010. In sostanza, lo studente malato che, regolarmente iscritto ad una classe, in seguito a una diagnosi che configuri l’impedimento a frequentare la scuola, fruisca, in ospedale o a domicilio, del servizio d’istruzione concordato con la scuola di riferimento, non va considerato assente ai fini del computo dei giorni di validità dell’anno scolastico. La continuità dell’attività didattica viene assicurata in presenza – da docenti a ciò designati – e/o mediante collegamento digitale; pertanto gli alunni che fruiscano di tale servizio vengono valutati in modo conforme ai compagni.

(Fonte: SuperAbile INAIL, 7 dicembre 2010 - Salvatore Nocera)