°a.s. 2011/2012. Iscrizioni degli alunni (2, segue)
Concludiamo la sintesi della Circolaren. 101/2010, Dipartimento per l’Istruzione
La Circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2011/12. Il termine di scadenza per le iscrizioni, ivi comprese quelle di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è il 12 febbraio 2011.
Accoglimento delle domande. Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell’inizio delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. L’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
Trasferimenti di iscrizione. Gli interessati che chiedano di trasferirsi da una scuola ad un'altra, presenteranno richiesta sia alla scuola di iscrizione che di destinazione (che acquisirà il nulla osta); le rettifiche di anagrafe saranno curate dalle due scuole, previa verifica dell’iscrizione.
Accoglienza e inclusione. Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di acquisire il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’E.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante crediti formativi maturati, può iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla Secondaria di II grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4). Cfr. le Linee guida emanate il 4 agosto 2009.
Le iscrizioni di alunni con DSA avvengono con presentazione della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del SSN o strutture accreditate (art. 3 della legge n.170/2010).
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli italiani. Ai sensi dell’art.115, c.1, del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi U.E., sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Cfr. la circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010. Ai sensi art.26 d.lgs. 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, come i minori stranieri non accompagnati, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Corsi per adulti. Possono essere accolte, entro il 31 maggio 2011, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto 25/10/2007. Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per l'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso che è consentito accettare iscrizioni dopo il 31 maggio 2011, non oltre l’inizio dell’a.s. 2011-2012.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della RC viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore),al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo l’allegato E. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo; la scelta di attività alternative è operata mediante allegato F.
ELENCO DEGLI ALLEGATI:
Allegato 1: articolazione dei licei; articolazione degli Istitutitecnici e professionali.
Allegato 2: elenco delle 21 qualifiche professionali di IeFP (Conf. Stato-Regioni 29 aprile 2010)
Allegato 3: Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui
all’ACCORDO in CONFERENZA STATO-REGIONI 29 APRILE 2010, e i Diplomi di Qualifica triennale degli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento.
Allegato Scheda A: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Allegato Scheda B: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Allegato Scheda C: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Allegato scheda D: DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
Allegato scheda E: Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento RC
Allegato scheda F: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della RC.

a.s. 2011/2012. Iscrizioni degli alunni (1)
Diamo in sintesi la Circolaren. 101, 30 dicembre 2010, Dipartimento per l’Istruzione
La Circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2011/12. Il termine di scadenza per le iscrizioni, ivi comprese quelle di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è il 12 febbraio 2011.
1. Scuola dell’infanzia. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2011 il terzo anno di età. Possono, ove vi siano posti, altresì, essere iscritti i bambini che compiano 3 anni di età entro l’aprile 2012. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50. E’
prevista la prosecuzione delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli EE.LL.
2. Scuola primaria. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: - debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2011; - possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro aprile 2012.
Ogni istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il P.O.F. recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività e dei servizi di mensa. All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’a.s.
3. Scuola secondaria di primo grado. Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.
La domanda di iscrizione, da indirizzare alla scuola prescelta, va presentata tramite la scuola primaria di appartenenza. All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono l’opzione rispetto alle articolazioni dell’orario settimanale: 30 ore; 36 ore elevabili fino a 40 (comprensivo di mensa). Negli I.C. non è richiesta domanda di iscrizione alla classe I della Secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella scuola la classe quinta della primaria; l’iscrizione è disposta d’ufficio, fatta salva eventuale scelta delle famiglie che, volendo far frequentare ai figli un istituto diverso, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’I.C. La volontà di frequentare (previo superamento di una prova orientativo-attitudinale) corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.
4. Obbligo di istruzione. L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età tra i 6 e i 16. anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del II ciclo. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione va fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento della qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’obbligo di iscrizione e frequenza della Primaria e Secondaria di I grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In tal caso, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. Chi intenda provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo deve rilasciare apposita dichiarazione, al d.s. della scuola di residenza. Gli obbligati devono sostenere l’esame di Stato, per il passaggio dalla Primaria alla Secondaria di I grado e a conclusione del I ciclo di istruzione. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al C.III d.lgs 2005, n. 226/2005.
Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. (omissis). La messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti, di cui al d.m. n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell’obbligo di istruzione.
5. Scuola secondaria di II grado. Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse, tramite il dirigente della scuola di appartenenza, all'istituto di II grado prescelto, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n.88/2010 e n. 87/2010.
6. Procedure e modalità di iscrizione. L’iscrizione alla Scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C, D.
Per l’istruzione secondaria di II grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un istituto; in considerazione della possibilità che si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande, le famiglie possono indicare altri due istituti. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

° C.M.100 Prot. n. AOODGPER. 11273, e relativi allegati, del 29 dicembre 2010
Riportiamo alcuni passaggi della circolare con cui la D.G. per il Personale scolastico fornisce chiarimenti operativi sul D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010Cessazioni dal servizio, trattamento di quiescenza. Indicazioni operative” (cfr. Aggiornamento di ieri)
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente da possedere a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione…. Il D.M. n. 99 fissa il termine finale dell'11 febbraio 2011 per la presentazione…. delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.Il medesimo termine vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.Le predette domande hanno effetto dall'1/9/2011. Sempre entro la medesima data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione inoltrata. Il termine dell'11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro Funzione Pubblica.La richiesta va formulata con unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, o per permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione di part-time.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere così presentate:
- Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. - Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano, le di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea….
Gestione delle istanze…. L'art. 2 del d.m. in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti; l'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all'U.S.T., la volontà di permanere in servizio…
Applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008 L'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte…. La normativa sopra richiamata modifica l'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo art….
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94. Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva può operare solo se tale anzianità sia pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011…Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente il raggiungimento della misura max di pensione corrispondente.
Cessazione Dirigenti Scolastici dall'1.9.2011.E’ disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni… Le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea. Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:
- compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'U.S.R. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
- recesso del d.s.: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
 

° D.M. n 99 del 28 dicembre 2010. Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. Termine domande:11 febbraio 2011.
Art.1. 1 Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, ATA della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2011, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 11 febbraio 2011. 2 Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica. 3 Per i dd.ss. valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 15 luglio 2010 ed in particolare l’art. 12 che fissa il termine di presentazione delle domande di dimissioni al 28 febbraio.
Art.2 1 L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici deve essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto. 2 Tali scadenze terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.
Art.3 1 Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto. 2 Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 11 febbraio 2011, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. 3 Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla datadi emissione del relativo provvedimento.
Art 4 I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre saranno acquisite tramite il sistema POLIS dall’Ufficio territoriale provinciale dell’USR quelle del personale docente, educativo e ATA.
Art 5 Rimangono fermi i criteri stabili dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 
° Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica
E’ la norma richiamata all’art.1 D.M. n 99 del 28 dicembre 2010, e che occorre avere presente se si intende chiedere - ai sensi dell’art. 1, commi da 185 a 189, della legge n.662 del 1996 -la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione. Prevede quanto segue.
Il cumulo della pensione di anzianità con il trattamento di attività derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, è previsto per i dipendenti pubblici che appartengano alle varie qualifiche funzionali e profili professionali e che siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva per ottenere la pensione di anzianità… La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è ammessa alla condizione che nella struttura d’appartenenza non sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dal lavoratore interessato, avviene con decorrenza medesima del trattamento pensionistico e implica che le prestazioni a tempo parziale siano fissate in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro divenuto a tempo parziale non può essere trasformato a tempo pieno e l’ammontare del cumulo tra pensione e retribuzione non può essere superiore all’importo della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presti la propria attività a tempo pieno.

 
° Novità nelle procedure di interpello dei supplenti
Il Miur, d’intesa con il Ministero per la funzione pubblica, dà nuovo impulso al piano di ammodernamento delle procedure. Dal nuovo sistema sono esclusi i supplenti che fruiscono delle priorità nel conferimento (decreti ministeriali nn.68 e 80 del 2010).
L’interpello per i contratti ai supplenti arriveranno con modalità più veloci; al rientro dalle vacanze riceveranno le convocazioni per l’assunzione a t.d. tramite posta elettronica, quella comunicata da ciascun aspirante per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto biennio 2009/11, contemporaneamente la scuola trasmetterà un sms.

° Quali le novità, per la Scuola, dal decreto Milleproroghe
Il decreto approvato lo scorso 22 dicembre a Palazzo Chigi stabilisce quali provvedimenti in scadenza siano da prorogare; a breve il testo sarà definito negli aspetti specifici. Sono iniziati, comunque, i 60 giorni utili alla conversione in legge da parte del Parlamento; se il percorso parlamentare sarà accidentato o piano, dipenderà dalle prospettive politiche generali: se la prospettiva fosse la fine anticipata della legislatura, il ddl potrebbe, in vista della pausa legislativa connessa alle elezioni, ottenere il via libera sui provvedimenti inderogabili. Per i precari delle GaE, pur adusi al pane duro, il decreto è indigesto: rimanda al 2012 l’aggiornamento delle graduatorie; sarà impossibile cambiare provincia di iscrizione in graduatoria. E’ il modo per bloccare l’esodo degli aspiranti a supplenza dal Sud al Nord.
L’ANIEF, a questo proposito, denunzia il comportamento della Gelmini che non sta rispettando l’impegno sancito lo scorso anno; facciamo un passo indietro. Nei giorni 20 e 21 ottobre 2009, alla Camera dei deputati (e poi, in novembre, al Senato) fu discusso e convertito in legge il decreto 25 settembre 2009, n.134 (relatrice l’on. Pelino), dopo un dibattito insolitamente fruttuoso, conclusosi con l’approvazione di buoni emendamenti al testo della Commissione. Sulla questione inserimento “a pettine” nelleGaE sollevata alla Camera dall’On.Russo d’intesa con noi dell’Anief – promotori unici della rivendicazione sul piano nazionale -, si trovò una soluzione di compromesso(che dichiarammo non soddisfarci ma che, adesso, vogliamo almeno attuata):in merito aidocenti iscritti nelle GaE che avevano chiesto, oltre che la permanenza nella provincia scelta in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2009, anche l’inserimento nelle graduatorie di altre province, la legge impegnava il Miur a inserirli “a pettine” in dette province (cioè in base all’effettivo punteggio individuale) dall'a.s. 2011/2012. Quali sono le prospettive, in seguito al decreto Milleproroghe 2011 e quali gli interrogativi, adesso, per questi precari (molti dei quali sono nostri sostenitori) e in generale per la scuola? L’ANIEF sospetta che la ventilata proroga, per l’a.s. 2011/12, delle Graduatorie ad esaurimento celi l’intenzione della Gelmini di disattendere l’impegno di cui sopra. Oltre alla solita figuraccia (- le leggi ? Le cambiano…), il Miur produrrebbe altri danni, ai precari, a cominciare dal fatto che gli aspiranti a contratto a t.d. di supplenza non potrebbero fare valere i punteggi eventualmente maturati nel biennio 2009/2011, né cambiare provincia di inserimento (salvo, riteniamo, che per le graduatorie di istituto, cui si accede a seguito di provvedimento normativo distinto). Invitiamo i parlamentari di tutte le parti a non approvare una norma che vanificherebbe quel trasferimento a ‘pettine’ deliberato dal Parlamento nel novembre 2009. Ci sono due mesi, perché il Parlamento induca il Governo a correggere il tiro; in caso contrario, il Miur avrebbe posto le condizioni per indurci all’ennesima tornata di battaglie legali. La posizione dell’ANIEF resta quella dichiarata dal presidente Marcello Pacifico: L’Anief giudica che la norma, ove fosse approvata nel pacchetto mileproroghe, creerebbe l'ennesimo pasticcio confermando l'incapacità del Ministro di gestire le graduatorie. A fine gennaio la Corte costituzionale dirà l’ultima parola sulla nostra battaglia; confidiamo che i ricorrenti saranno inseriti a pettine da commissari ad acta prima delle prossime convocazioni. Anche ai colleghi che non hanno presentato il ricorso patrocinato dall’Anief daremo assistenza legale affinché abbiano, dal giudice del lavoro, un pronunciamento sul risarcimento danni e sulla eventuae mancata stipula di un contratto di lavoro. E’ possibile che il Milleproroghe consenta di sciogliere la riserva, ai docenti abilitatisi entro giugno 2010; ciò, in analogia con quanto è stato fatto per le precedenti graduatorie. Come nel 2009, il Miur potrebbe prorogare la norma Salvaprecari, che è di pertinenza del Milleproroghe. Il decreto non dispone l’attuazione, preannunziata per il 2011, del “bonus” in favore degli studenti che, superato l’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, vogliano accedere ai corsi di laurea a numero programmato; quando la norma sarà operante, dall’a.a. 2012, agli studenti segnalatisi per il profitto nel corso del triennio della secondaria di secondo grado e all’esame di Stato sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a quello che avranno conseguito nelle prove di ammissione a tali corsi di laurea. Il decreto proroga all’INAIL l’incarico (operante da 3 anni) per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, e per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il decreto Milleproroghe proroga la permanenza in carica del Consiglio nazionale della P.I.; lo stesso vale per il commissario straordinario dell’ANSAS, l’agenzia che ha sostituito gli IRRE e l’INDIRE.