Cosa comporta per i lavoratori della scuola il decreto sull’obbligo vaccinale per il personale della scuola previsto dal decreto legge n.172, del 26 novembre scorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale? A rispondere è il sindacato Anief, che ha predisposto una serie di FAQ, per dirimere le questioni ancora poco chiare e rispondere alle tante domande che i lavoratori continuano a porre sul comportamento da adottare nelle diverse circostanze che si potrebbero venire a determinare. Il giovane sindacato chiarisce, ad esempio, i tempi di sospensione dal servizio in caso di mancata vaccinazione, la validità del Green Pass, i mesi dopo i quali viene consigliato il “richiamo” del vaccino.
Anief spiega anche come ci si deve comportare nel caso in cui il dipendente dovesse usufruire del congedo parentale, dell’aspettativa e della malattia: in questi casi, il lavoratore, “non è soggetto a nessun obbligo. Fino al rientro in servizio non potrà ricevere nessun invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito”.
Nella FAQ si spiega anche che chi ha contratto il virus “covid19” è esonerato dal vaccinarsi, ma solo per “6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Alla scadenza sarà necessario vaccinarsi per essere in regola con l’obbligo introdotto dal DL”. Anief spiega quindi come chiedere l’aspettativa, le modalità per accedere all’eventuale collocamento in lavoro agile. Viene quindi specificato che il dirigente scolastico “non puó mandare alcuna lettera al personale perché possa regolarizzarsi col vaccino prima del prossimo 15 dicembre”. Qualora, inoltre, la vaccinazione non possa essere effettuata “perchè non c'è posto”, il sindacato consiglia di “farsi rilasciare la certificazione dall’ASL di competenza o dal centro vaccinale che attesti quella data come l’unica prima possibile” e in tal modo “il dirigente non potrà applicare la sospensione”.
Per chi non vuole sottostare all’obbligo vaccinale, Anief ricorda che “oltre all’azione giudiziaria che Anief propone gratuitamente non vi è altra scelta tra l’adesione all’obbligo vaccinale o la sospensione”. L’organizzazione sindacale ricorda anche che “i ricorsi al giudice del lavoro potranno essere attivati entro 5 anni dall’avvenuta sospensione e non prevedono una procedura che permetta in pochi giorni dalla loro presentazione l’adozione di provvedimenti cautelari avverso le sospensioni disposte, a differenza del ricorso da presentare entro 60 giorni al Tar Lazio avverso i provvedimenti attuativi del DL che potrebbero essere sospesi già con decreto cautelare all’entrata in vigore degli stessi. Ad ogni modo, l’ufficio legale di Anief sta predisponendo dei ricorsi pilota al giudice del lavoro da estendere a tutti, in caso di esito positivo, estenderli, evitando così possibili pesanti condanne alle spese. Chi volesse partecipare subito al ricorso al Tar o successivamente all’eventuale ricorso al giudice del lavoro dovrà comunque inviare la diffida predisposta da Anief.
Chiunque volesse chiedere informazioni ulteriori informazioni sull'obbligo del Green Pass può scrivere alla seguente e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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