Con una serie di FAQ esplicative, Anief fa luce sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico, che entrerà in vigore tra meno di una settimana dopo essere stato approvato con il decreto legge n.172 del 26 novembre scorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attuato con la Circolare ministeriale n. 1889/2021, contro la quale il sindacato ha presentato un’azione legale per sospenderne gli effetti attraverso lo specifico ricorso che sarà depositato al Tar del Lazio oltre che avere proclamato per domani lo sciopero per l'intera giornata di tutto il personale: quali sono, ad esempio, i tempi di sospensione dal servizio in caso di mancata vaccinazione, quale validità ha il Green Pass e da quando bisogna conteggiarla, quanti sono i mesi dopo i quali viene consigliato il “richiamo” del vaccino?
Nella disamina prodotta del giovane sindacato autonomo, vengono affrontati i tanti dubbi sorti tra il disorientato personale scolastico, a seguito dell’obbligo vaccinale: si chiarisce, ad esempio, che la sospensione dal servizio “sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”. Si spiega poi perché chi è guarito dal “Covid19” con green pass in scadenza a fine febbraio valgono le stesse regole a partire dal 15 dicembre. Ma anche che “chi a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, non è soggetto a nessun obbligo”. Inoltre, si ricorda che per sei mesi “chi ha contratto il virus “covid19” è esonerato dal vaccinarsi”. Mentre chi non vuole fare la terza dose può “permanere in servizio fino allo scadere dei 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario”.
Sempre rispondendo ai quesiti posti dai lavoratori sul comportamento da adottare nelle diverse circostanze che si potrebbero venire a determinare, il giovane sindacato chiarisce come ci si deve comportare nel caso in cui il dipendente dovesse usufruire dell’aspettativa e della malattia. Per quanto riguarda l’aspettativa, “il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili), di norma con 15 gg. di anticipo, motivata domanda (art. 69 del DPR n. 3/1957) redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa, la data di decorrenza e la durata dell’assenza” e “l’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta”. Vengono spiegate le modalità di trattamento dopo il 15 dicembre.
Anief illustra anche quindi come chiedere l’aspettativa, le modalità per accedere all’eventuale collocamento in lavoro agile. Viene quindi specificato che il dirigente scolastico non puó mandare alcuna “lettera al personale perché possa regolarizzarsi col vaccino prima del prossimo 15 dicembre”. Successivamente, “è assolutamente legittimo attendere l’invito da parte del dirigente scolastico a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito. All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Il sindacato produce anche informazioni a coloro che non hanno intenzione di vaccinarsi: “Oltre all’azione giudiziaria che Anief propone gratuitamente e allo sciopero del 10 dicembre non vi è altra scelta tra l’adesione all’obbligo vaccinale o la sospensione. Altre soluzioni non risolvono, possono solo allungare i tempi della scelta”.
Il sindacato specifica anche che il dirigente scolastico “può sospendere anche se sono in malattia” solo qualora “non si produce la prenotazione, su richiesta, oppure adeguata certificazione comprovante l'impossibilità di prenotare la vaccinazione entro i venti giorni richiesti dalla norma in caso di richiesta esplicita del DS. Al rientro comunque si dovrà infatti essere in regola con gli adempimenti”. Infine, il sindacato ha prodotto delle Faq specifiche sul ricorso del Tar del Lazio.
Tutte le FAQ esplicative prodotte dal sindacato per chiarire le modalità sull’obbligo vaccinale del personale scolastico: cliccare qui.
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