Prosegue l’iter di modifica del decreto Milleproroghe. Nelle ultime ore, tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e V della Camera all’articolato del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, ci sono anche due proroghe che riguardano direttamente la scuola: la prima riguarda la conferma del termine, il 31 marzo 2022, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, con “facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti”. A tale scopo “è autorizzata la spesa di 400.000 euro” per ognuno dei tre anni che vanno dal 2022 al 2024.
La seconda modifica è sugli incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, che conferma la necessità estrema, più volte espressa dall’Anief, di abilitare con celerità all’insegnamento tutto il personale (precario e di ruolo) che ne risulta sprovvisto o che ne faccia richiesta: “qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale “docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”. Nell’emendamento si specifica che “il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”.
TUTTE LE PROROGHE SU SCUOLA E ISTRUZIONE
Riportiamo il testo aggiornato del decreto Milleproroghe, con gli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del 14 e 15 Febbraio 2022 (fonte Informazioni parlamentari).
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione)
- I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
- Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
- All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».
3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «, importi che costituiscono».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3-bis. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter. – (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) – 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
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