Introdurre dal prossimo anno scolastico il doppio canale di reclutamento per permettere la stabilizzazione dei docenti: il 50% dei posti vacanti verranno assegnati dalle graduatorie di merito dei concorsi e l’altro 50% dalle graduatorie per le supplenze di prima e seconda fascia (GPS) dopo l’esaurimento delle GaE. La proposta è stata presentata dal sindacato Anief, attraverso un emendamento al DL 2505 Sostegni ter presentato durante l’audizione tenuta dal sindacato presso la VI Commissione del Senato, per rispondere al doppio record di precari e di cattedre scoperte per il quale il Governo non riesce a trovare soluzione arrivando a “bruciare” 219mila assunzioni a tempo indeterminato nell’ultimo quinquennio.
L’EMENDAMENTO ANIEF
ASSUNZIONE PRECARI
All’articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:
All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
“9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
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