Costituire un fondo di 120 milioni di euro annui, da destinare agli Enti Pubblici di Ricerca fino al 2024, al fine di “stabilizzare il personale precario ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, a promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, secondo le procedure previste dall’attuale ordinamento e dal CCNL degli EPR”. A chiedere il rilancio di un settore pubblico fondamentale, ma da tempo sottofinanziato e deprivato, è l’Anief: a questo scopo, il giovane sindacato ha proposto uno specifico emendamento al decreto legge 2505 Sostegni ter, presentandolo anche in audizione ai senatori della VI Commissione di Palazzo Madama.
L’EMENDAMENTO PRESENTATO
MISURE A SOSTEGNO DEGLI ENTI DI RICERCA NON VIGILATI DAL MUR
All’articolo 19, al comma 3 inserire il seguente comma:
- Per gli Enti e le Istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui: a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca. Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli Enti Pubblici di Ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.
- b) 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli Enti Pubblici e le Istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.
- c) 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
Motivazione: Si rileva da tempo una situazione di sotto finanziamento degli Enti Pubblici di Ricerca. In analogia con quanto previsto dalle misure dell’art. 1, comma 310 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 a sostegno esclusivamente degli Enti di Ricerca vigilati dal MUR, si propone di destinare risorse per i bilanci degli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR e risorse finalizzate a stabilizzare il personale precario ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, a promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, secondo le procedure previste dall’attuale ordinamento e dal CCNL degli EPR.
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