Aveva ragione Anief: una delle motivazioni che avevano portato CGIL, CISL, UIL alla firma del contratto secondo quanto auspicato dall'atto di indirizzo era il recupero della centralità della contrattazione ma non della supremazia del contratto sulla legge che se in contrasto con essa va disapplicato come prevede il decreto legislativo 150/09. La legge 107/15, pertanto, con tutte le sue storture su mobilità, soprannumerari, potenziamento, organizzazione dell'orario di lavoro rimane in vigore, nonostante il Ccnl 2016/18. E per spazzarla via occorre necessariamente una legge abrogativa, almeno delle sue parti peggiori.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Forse i sindacati Confederali hanno la memoria corta, visto che il Consiglio di Stato ha espresso un parere diametralmente opposto: sollecitato sullo schema di decreto legislativo di riforma del testo unico del Pubblico impiego, ha infatti spiegato che non contiene alcuno squilibrio a favore della legge e a sfavore dei contratti di categoria. Il decreto additato ha il merito di precisare gli ambiti di competenza spettanti alla legge e quelli spettanti alla contrattazione. E comunque, ammesso anche che si riesca ad aggirare le legge-madre, vale la pena ricordare che gli accordi contrattuali hanno una durata limitata. Ad esempio, quelli prodotti nella scuola sulla mobilità si rinnovano ogni anno e nessuno può garantire che per il successivo si confermeranno le stesse disposizioni e i medesimi accordi. Anche perché, nel frattempo, chi governa l’amministrazione potrebbe non volere più scendere a patti.