Per la determinazione del punteggio finale, tutti i titoli e servizi svolti possono essere determinanti al fine di evitare di finire nella “trappola” dell’esubero, con la Legge 107/2015 che d’ora in poi fa scivolare i malcapitati lavoratori nel marasma degli ambiti territoriali: anche mezzo punto può essere decisivo. E ritrovarsi senza posto perché un terzo del servizio regolarmente svolto da supplente è stato dissolto impropriamente nel nulla è una situazione incresciosa. Ancor di più perché, negli ultimi mesi, diversi giudici hanno più volte detto che le cose non stanno così: a Genova e Torino, solo per citarne due, i tribunali del lavoro hanno dato piena applicazione delle direttive comunitarie e al riconoscimento per intero del periodo di precariato ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo, con il lavoratore danneggiato che si è visto assegnare 20mila euro di arretrati.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’orientamento dei tribunali è che il contratto collettivo nazionale risulti illegittimo anche quando differenzia la valutazione del servizio, non soltanto da precario o di ruolo, ma addirittura da mobilità volontaria e d’ufficio. Per questo motivo, i lavoratori della scuola non devono subire passivamente questa norma, ma impugnarla.
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