Errata l’interpretazione da parte del Miur della norma che è chiara: chi rifiuta un posto in una fase non può partecipare alla fase successiva ed è escluso dal piano straordinario attivato per l’a. s. 2015/2016. La cancellazione riguarda espressamente i soggetti presenti negli albi territoriali graduati che hanno presentato domanda volontaria e rifiutano la proposta di assunzione e non può riguardare le graduatorie originarie da cui si proviene.