° Come le proposte di legge dei parlamentari immaginano la scuola prossima ventura
Proseguiamo con la nostra ricognizione comparata di quattro proposte di legge che trattano, in modo a volte differente e in altri casi coincidente, di: reclutamento, inquadramento giuridico e carriera professionale degli insegnanti; decentramento regionale e governance della scuola
2)Scheda della proposta A.C.953, presentata il 18 luglio 2009 dall’On.Aprea presidente della VII commissione Camera, riformula quella presentata nel 2008.
Governance: Nella scuola non dell’obbligo, per alleggerire lo Stato di parte della spesa, si costituiscono fondazioni e consorzi (soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o cittadini, organizzazioni no profit). Tali scuole sono dotate di Autonomia statutaria, per cui la comunità scolastica (d.s., personale, genitori, alunni, rappresentanti territoriali delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi) danno le regole all’istituzione (composizione e funzionamento degli organi interni, forme e modalità di partecipazione). Il Consiglio di indirizzo (di durata triennale) comprende una rappresentanza di soggetti esterni ed è presieduto da un genitore o componente esterno; ha i seguenti compiti: approva e modifica lo statuto dell’istituzione scolastica; delibera il proprio regolamento; delibera il POF; approva il programma annuale, il pluriennale e il conto consuntivo; delibera il regolamento di istituto; designa i componenti del nucleo di valutazione; approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni-consorzi. I Consigli dei dipartimenti delle aree disciplinari, composti da soli docenti, programmano le attività educative e didattiche.
Rappresentanza sindacale la Proposta Aprea ridimensiona la contrattazione abolendo le RSU, scorpora (art.16) la rappresentanza di tipo professionale da quella sindacale e affida alla prima alcune delle funzioni oggi comprese nella rappresentanza sindacale. Istituisce una specifica area di contrattazione dei docenti “al fine di garantire l'autonomia della professione docente”.
Reclutamento: Si istituiscono albi regionali ai quali possono iscriversi, sulla base del voto di abilitazione, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di II livello e l'abilitazione all'insegnamento; gli iscritti all’albo possono chiedere il passaggio all’albo di altra Regione al termine del primo quinquennio. I concorsi sono banditi da reti di scuole. Il reclutamento avviene per un triennio, con vincolo di permanenza nella scuola di assegnazione. Al termine del triennio, l’istituzione scolastica conferma il docente in ruolo e questi può, dandone informazione 6 mesi prima, partecipare ai bandi per il trasferimento a altra scuola.
La carriera (Art. 14) E’ articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior; a ciascun livello corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento, di coordinamento dei dipartimenti o dei gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il d.s. Gli incarichi aggiuntivi sono remunerati con retribuzioni a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte nel fondo di istituto. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale è fissata dalla contrattazione collettiva ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità.
L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, secondo criteri predisposti dall’INVALSI, effettuata da un nucleo di valutazione, in ordine a: a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa; b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; c) il contributo fornito all'attività dell'istituzione scolastica o formativa; d) titoli professionali acquisiti in servizio. Il nucleo di valutazione è presieduto del d.s., ed è formato da due docenti senior, eletti all'interno della istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni 5 anni. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali. L'avanzamento dal livello di docente esperto a quello di docente senior avviene mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti da reti di scuole. Alle procedure selettive per l’accesso al livello professionale di docente esperto possono partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche, a condizione che si impegnino a trasferirsi nella scuola.