° La sezione lavoro della Corte di Cassazione si è pronunziata sulla “clausola di salvaguardia” in materia di contratti di supplenza
Il primo dicembre, la Cassazione ha depositato le sentenze nn.24370 e 24371: i contratti decadono se la graduatoria è annullata, non se è sospesa in sede cautelare.Pertanto, nel caso che la magistratura amministrativa sospenda la graduatoria in base allo scorrimento della quale il docente ha stipulato un contratto di supplenza, tale contratto rimane in essere. Altra cosa è, invece, se la graduatoria viene annullata dal giudice o dalla amministrazione stessa (in autotutela).
(Fonte: ItaliaOggi – 14 dicembre 2010
° La classe di concorso pertinente, per Educazione alla Cittadinanza e Costituzione
L’ennesima bomba ad orologeria, per gli insegnanti, è la definizione del nuovo quadro delle classi di concorso; dolorosa ma inevitabile e urgente. Sintomatica di un possibile dualismo tra abilitati in Storia e abilitati in Diritto è una interrogazione parlamentare rivolta (17 dicembre) dall’on. Alessandra Siragusa alla Ministro.
Il deputato segnala che presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano è stato attivato, per l’anno accademico 2010/2011, un Corso di formazione alla Cultura costituzionale (a pagamento), rivolto a docenti di scuola secondaria operanti presso Istituti con sede in Regione Lombardia, nonché a studenti universitari. Poiché il corso è parzialmente finanziato dall’Ufficio Scolastico regionale, l’On. Siragusa dichiara che” ….formare docenti di storia per insegnare ciò che quelli di diritto fanno in maniera approfondita da anni è un dispendio di risorse pubbliche”; piuttosto che sostenere spese di formazione del personale non specializzato occorrerebbe, a parere del deputato, definire il profilo della nuova disciplina “Cittadinanza e Costituzione” attribuendone l'insegnamento ai docenti di diritto.
(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 17 dicembre)
° Permessi per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità
Dal sito Infohandicap riportiamo, in sintesi, le principali modifiche che sono state apportate alla L.104/92, introdotte con la L. 183/2010 (in vigore dal 24 novembre); sono evidenziate in una circolare (n. 13 del 6 dicembre 2010) del Dipartimento della Funzione Pubblica, e in una circolare (n. 155 del 3 dicembre 2010) dell’INPS.
- Si restringe la categoria dei soggetti aventi diritto a fruire dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave. I tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spettano al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La norma previgente includeva anche il terzo grado di parentela che è, adesso, contemplato solo come eccezione, per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti (i.e. quelle contemplate nel decreto interministeriale 278/00), oppure siano deceduti o siano “mancanti” (i.e., sia per assenza naturale e giuridica, sia per documentate condizioni di divorzio, separazione legale o abbandono).
(Fonte: Newsletter Infohandicap – anno V n.85 del 14 dicembre)
° Validità dell’anno scolastico, nel caso di assenze per malattia degli studenti che fruiscono di istruzione personalizzata in ospedale o a domicilio
Il Miur ha dato chiarimenti in merito a questa fattispecie, con l’urgenza dovuta al fatto che, dall’anno in corso, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano fatto assenze per più di un quarto dell’orario personalizzato sono esclusi dal passaggio alla classe successiva e/o agli esami di fine ciclo.
Il Ministero ha segnalato che le norme cui fare riferimento, in merito, sono l'articolo 11 del Dpr 22 giugno 2009 numero 122 e la Nota ministeriale numero 7736 del 27 ottobre 2010. In sostanza, lo studente malato che, regolarmente iscritto ad una classe, in seguito a una diagnosi che configuri l’impedimento a frequentare la scuola, fruisca, in ospedale o a domicilio, del servizio d’istruzione concordato con la scuola di riferimento, non va considerato assente ai fini del computo dei giorni di validità dell’anno scolastico. La continuità dell’attività didattica viene assicurata in presenza – da docenti a ciò designati – e/o mediante collegamento digitale; pertanto gli alunni che fruiscano di tale servizio vengono valutati in modo conforme ai compagni.
(Fonte: SuperAbile INAIL, 7 dicembre 2010 - Salvatore Nocera)