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° Nonsololicei. L’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Alternative vecchie e nuove si prospettano agli studenti e alle loro famiglie sempre più in difficoltà nel coniugare il titolo di studio acquisito e le competenze che il mondo del lavoro richiede ai giovani. Le iscrizioni non decollano nei nuovi tecnici né nei nuovi professionali; permane la diffidenza e il giudizio favorevole ai licei.
Francamente desidereremmo che l’istruzione tecnico-professionale (che in molti Paesi all’avanguardia copre metà dell’utenza) fosse riqualificata, com’era nei piani del ministro Luigi Berlinguer, e com’è nelle aspettative di Confindustria) e apprezzata dagli utenti; l’ANIEF, al riguardo avrebbe qualche proposta. Non si giustifica (anche se se ne capiscono le ragioni storiche e sociali) che questi ordini della istruzione secondaria superiore, quinquennali al pari dei licei, non debbano essere configurati in modo tale da dare una qualità di istruzione e formazione pari a quella che i licei danno. La Riforma Gelmini ci pare contraddittoria, al riguardo: per un verso, taglia le ore di lezione nelle prime e nelle classi intermadie, appesantisce il rapporto numerico docente-studenti e, considerando l’apprendistato al 15° anno di età utile all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, fa da sponda, circa il limite minimo di età per l’accesso al lavoro, al “collegato lavoro 2011”; per il verso opposto, la riforma razionalizza virtuosamente e ammoderna il quadro dell’offerta formativa. Gli Istituti Tecnicicomprendono due settori soltanto,l’Economico e il Tecnologico, e non pochi indirizzi innovativi, e anche 2 e rinnovati sono i settori degliIstituti Professionali, Servizi, e Industria e artigianato. Interessante ci sembra, anche, la istituzione nel campo dei piani regionali di istruzione post secondaria non universitaria di Corsi Its per il conseguimento del diploma di tecnico superiore.
A partire dell’a.s. 2011-012, potranno contribuire a ridurre il divario tra preparazione scolastica, atenei e imprese, realizzando un modello biennale che affianca, senza sostituirli, i non ancore pienamente fioriti IFTS. I 50 ITS programmati specializzeranno in settori strategici della tecnologia (Fonte: ItaliaOggi – 4 gennaio 2011), quali: Efficienza energetica (Aquila, Ancona, Nuoro, Enna, Siena, Padova); Mobilità sostenibile (Napoli, Caserta, Latina, Genova, Varese, Torino, Brindisi Catania, Verona); Nuove tecnologie per il Made in Italy: Sistema della Meccanica, Sistema Moda, Sistema Casa, Sistema Alimentare, Servizi alle imprese (Chieti, Teramo, Udine, Viterbo, Latina, La Spezia, Brescia, Pavia, Bergamo, Macerata, Fermo, Campobasso, Biella, Bari, Messina, Firenze, Livorno, Perugia, Padova, Vicenza, Treviso); Nuove tecnologie della vita (Latina, Bergamo, Como), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (Roma, Catania, Siracusa, Venezia), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Pordenone, Roma, Genova, Milano, Torino).
Anche per la formazione regionale di livello secondario occorrerebbero novità e un riassetto in ottica qualitativa; ma occorrerebbe crederci politicamente, partendo col focalizzare il senso della cultura. Lo scorso 15 giugno, un decreto interministeriale (Miur e Ministero del Lavoro) ha definito le 21 qualifiche dei percorsi regionali triennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) da realizzarsi per iniziativa e con gestione delle Regioni, a norma del D.M. 29 novembre 2007. Lo scorso 16 dicembre, in sede di Conferenza unificata, le Regioni, le province autonome Trento e Bolzano, gli EE.LL, il Miur e il Ministero del lavoro e delle politiche socialihanno posto le premesse perché negli istituti professionalistatali si attivino, a cominciare dal 2011-12, interventi integrativi per gli studenti che frequentano i corsi regionali di qualifica professionale e che aspirano a proseguire col biennio che porta al diploma. Di converso, gli alunni che si iscrivono agli istituti professionali statali potranno frequentare corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale regionale. Una sussidiarietà, questa tra formazione statale e regionale, che potrà favorire l’osmosi tra i sistemi, dando all’uno concretezza di competenze lavorative e all’altro lo spessore della cultura scientifica e letteraria.

 
° Il decreto per la riforma universitaria
La Ministro dichiara che il Governo proporrà correttivi recependo le osservazioni del Presidente della Repubblica (Fonte: Il Sole 24Ore – 7 gennaio 2010)
Le modifiche dovrebbero riguardare: 1) la riserva del 10% dei fondi per il merito agli studenti che risiedono nello luogo stesso dell’ateneo; 2) l’errore formale della doppia modifica alla legge Moratti del 2005 sui professori aggregati; 3) la norma sui lettori di lingua straniera; 4) il requisito di un reddito di 40mila euro nei contratti per gli esperti (connesso, secondo la Gelmini, al problema di evitare che i contratti per l’insegnamento diventino precariato).

°Si prospetta un’iniziativa referendaria con l’obiettivo di abrogare la riforma universitaria
La proposta muove dalle colonne de Il Manifesto ed è rivolta innanzitutto al mondo universitario e al Movimento studentesco, come “risposta politica alta e intransigente”. Fa eco L’espresso (6 gennaio 2010) che la proposta la inserisce in una più articolata strategia insieme ad altri quattro punti: - in difesa dell’autonomia universitaria, insidiata dai “fitti e pervasivi” controlli ministeriali programmati dalla riforma; - in difesa dell’università pubblica, che si vuole smantellare “a favore delle università private…… Si può avere un titolo universitario anche frequentando atenei senza docenti e senza alcuna idea si cosa siano cultura e ricerca”; - per smascherare “la grande favola della meritocrazia… L’introduzione di un organo indipendente di valutazione degli atenei è fumo negli occhi”; - per il recupero della quota tradizionale di finanziamento ordinario.

 
°Nell’ambito del PON R&C 2007-2013, finanziati due bandi per 915 mnl.
Nell’ambito del Programma operativo nazionale “Ricerca e Competitività”, sono previste due azioni, una finalizzata all’innovazione nell’hi-tec, l’altra all’aggregazione tra pubblico e privato. Interessate solo le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Le due azioni, denominate “Distretti tecnologici e relative reti” e “Laboratori pubblico-privati e relative reti”, sono destinate ad aggregazioni pubblico-private tra imprese, università ed enti di ricerca che propongano piani di sviluppo scientifico-tecnologico, progetti per di distretti di alta tecnologia e per laboratori. Potranno ottenere un finanziamento a fondo perduto che copre fino all’80% della spesa preventivabile. La presentazione (che dovrà farsi tramite i servizi dello sportello telematico “Sirio”) dei progetti e degli studi di fattibilità deve avvenire entro le ore 12.00 del prossimo 15 febbraio. (Fonte: ItaliaOggi – 4 gennaio 2011)

 
°Il Miur rinnova la procedura concorsuale per i presidi siciliani “congelati”
Col D.M. n.2 del 3 gennaio 2011, la Gelmini dispone che, entro 30 giorni, si rinnovino le procedure concorsuali annullate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Alcuni dei candidati che erano stati bocciati alla prova critta del concorso annullato si oppongono al decreto del Ministro, in quanto se ne ritengono danneggiati, e annunziano di volersi nuovamente rivolgere alla giustizia amministrativa.
Coloro che, vincitori del concorso del 2004 annullato, sono già in servizio come dd.ss., saranno confermati nelle sedi, previo superamento di una prova scritta che verterà su esperienze compiute nelle scuole che hanno diretto. Un po’ meno semplice sarà il percorso concorsuale per coloro che erano risultati idonei nel concorso del 2004, ma con i quali l’Amministrazione non aveva stipulato contratto a t.i.: come prova d’esame, elaboreranno un progetto su un argomento a scelta tra quelli studiati nel corso di formazione; superata la prova, potranno accedere a eventuale nomina sui posti residuali. Una speranza si apre anche ai candidati che non superarono le prove concorsuali indette nel 2004: la commissione d’esame operante adesso provvederà a una nuova valutazione degli elaborati da essi prodotti per il concorso annullato; qualora la valutazione dovesse essere, questa volta, positiva, gli interessati saranno ammessi al corso di formazione (sei mesi) che prelude a eventuale nomina sui posti disponibili.

 
°Risparmi ottenuti con i tagli nel comparto Scuola, e riconoscimento del “merito”
Secondo TuttoscuolaNews, la Clausola di salvaguardia ha dimezzato la cifra con cui si sarebbe dovuto finanziare il premio per merito. Riportiamo i dati forniti dal periodico
Considerando che, tra il 2009 e il 2010, era previsto un risparmio complessivo di 2.106 milioni (con conseguente quota virtuale del 30%, pari a 631,8 milioni da riservare alla premialità), ma che dai calcoli della Ragioneria Generale dello Stato risulta disponibile effettivamente per le finalità del 30%, a quanto sembra, una somma utile di 351 milioni, si deve constatare che i tagli di organico sono stati inferiori all’attesa e i risparmi mancati hanno fatto scattare la clausola di salvaguardia. Secondo la clausola di salvaguardia, i quasi 281 milioni mancanti (631,8 - 351) avrebbero dovuto colpire il bilancio del Miur in capitoli vitali; invece, con tutta probabilità, si è scelto il male minore, dirottando gli effetti negativi sui contenuti del 30% che, in questo modo, ne è uscito con le “ossa rotte”, passando dal virtuale 30% al più modesto 16,7% dei risparmi da destinare al personale: persa quasi la metà”.
(Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 465, 29 novembre 2010)
 

°a.s. 2011/2012. Iscrizioni degli alunni (2, segue)
Concludiamo la sintesi della Circolaren. 101/2010, Dipartimento per l’Istruzione
La Circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2011/12. Il termine di scadenza per le iscrizioni, ivi comprese quelle di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è il 12 febbraio 2011.
Accoglimento delle domande. Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell’inizio delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. L’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
Trasferimenti di iscrizione. Gli interessati che chiedano di trasferirsi da una scuola ad un'altra, presenteranno richiesta sia alla scuola di iscrizione che di destinazione (che acquisirà il nulla osta); le rettifiche di anagrafe saranno curate dalle due scuole, previa verifica dell’iscrizione.
Accoglienza e inclusione. Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di acquisire il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’E.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante crediti formativi maturati, può iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla Secondaria di II grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4). Cfr. le Linee guida emanate il 4 agosto 2009.
Le iscrizioni di alunni con DSA avvengono con presentazione della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del SSN o strutture accreditate (art. 3 della legge n.170/2010).
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli italiani. Ai sensi dell’art.115, c.1, del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi U.E., sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Cfr. la circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010. Ai sensi art.26 d.lgs. 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, come i minori stranieri non accompagnati, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Corsi per adulti. Possono essere accolte, entro il 31 maggio 2011, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto 25/10/2007. Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per l'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso che è consentito accettare iscrizioni dopo il 31 maggio 2011, non oltre l’inizio dell’a.s. 2011-2012.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della RC viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore),al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo l’allegato E. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo; la scelta di attività alternative è operata mediante allegato F.
ELENCO DEGLI ALLEGATI:
Allegato 1: articolazione dei licei; articolazione degli Istitutitecnici e professionali.
Allegato 2: elenco delle 21 qualifiche professionali di IeFP (Conf. Stato-Regioni 29 aprile 2010)
Allegato 3: Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui
all’ACCORDO in CONFERENZA STATO-REGIONI 29 APRILE 2010, e i Diplomi di Qualifica triennale degli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento.
Allegato Scheda A: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Allegato Scheda B: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Allegato Scheda C: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Allegato scheda D: DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
Allegato scheda E: Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento RC
Allegato scheda F: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della RC.

a.s. 2011/2012. Iscrizioni degli alunni (1)
Diamo in sintesi la Circolaren. 101, 30 dicembre 2010, Dipartimento per l’Istruzione
La Circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2011/12. Il termine di scadenza per le iscrizioni, ivi comprese quelle di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è il 12 febbraio 2011.
1. Scuola dell’infanzia. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2011 il terzo anno di età. Possono, ove vi siano posti, altresì, essere iscritti i bambini che compiano 3 anni di età entro l’aprile 2012. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50. E’
prevista la prosecuzione delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli EE.LL.
2. Scuola primaria. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: - debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2011; - possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro aprile 2012.
Ogni istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il P.O.F. recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività e dei servizi di mensa. All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’a.s.
3. Scuola secondaria di primo grado. Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.
La domanda di iscrizione, da indirizzare alla scuola prescelta, va presentata tramite la scuola primaria di appartenenza. All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono l’opzione rispetto alle articolazioni dell’orario settimanale: 30 ore; 36 ore elevabili fino a 40 (comprensivo di mensa). Negli I.C. non è richiesta domanda di iscrizione alla classe I della Secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella scuola la classe quinta della primaria; l’iscrizione è disposta d’ufficio, fatta salva eventuale scelta delle famiglie che, volendo far frequentare ai figli un istituto diverso, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’I.C. La volontà di frequentare (previo superamento di una prova orientativo-attitudinale) corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.
4. Obbligo di istruzione. L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età tra i 6 e i 16. anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del II ciclo. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione va fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento della qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’obbligo di iscrizione e frequenza della Primaria e Secondaria di I grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In tal caso, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. Chi intenda provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo deve rilasciare apposita dichiarazione, al d.s. della scuola di residenza. Gli obbligati devono sostenere l’esame di Stato, per il passaggio dalla Primaria alla Secondaria di I grado e a conclusione del I ciclo di istruzione. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al C.III d.lgs 2005, n. 226/2005.
Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. (omissis). La messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti, di cui al d.m. n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell’obbligo di istruzione.
5. Scuola secondaria di II grado. Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse, tramite il dirigente della scuola di appartenenza, all'istituto di II grado prescelto, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n.88/2010 e n. 87/2010.
6. Procedure e modalità di iscrizione. L’iscrizione alla Scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C, D.
Per l’istruzione secondaria di II grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un istituto; in considerazione della possibilità che si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande, le famiglie possono indicare altri due istituti. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

° C.M.100 Prot. n. AOODGPER. 11273, e relativi allegati, del 29 dicembre 2010
Riportiamo alcuni passaggi della circolare con cui la D.G. per il Personale scolastico fornisce chiarimenti operativi sul D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010Cessazioni dal servizio, trattamento di quiescenza. Indicazioni operative” (cfr. Aggiornamento di ieri)
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente da possedere a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione…. Il D.M. n. 99 fissa il termine finale dell'11 febbraio 2011 per la presentazione…. delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.Il medesimo termine vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.Le predette domande hanno effetto dall'1/9/2011. Sempre entro la medesima data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione inoltrata. Il termine dell'11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro Funzione Pubblica.La richiesta va formulata con unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, o per permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione di part-time.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere così presentate:
- Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. - Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano, le di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea….
Gestione delle istanze…. L'art. 2 del d.m. in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti; l'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all'U.S.T., la volontà di permanere in servizio…
Applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008 L'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte…. La normativa sopra richiamata modifica l'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo art….
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94. Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva può operare solo se tale anzianità sia pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011…Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente il raggiungimento della misura max di pensione corrispondente.
Cessazione Dirigenti Scolastici dall'1.9.2011.E’ disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni… Le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea. Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:
- compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'U.S.R. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
- recesso del d.s.: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.