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° D.M. n 99 del 28 dicembre 2010. Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. Termine domande:11 febbraio 2011.
Art.1. 1 Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, ATA della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2011, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 11 febbraio 2011. 2 Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica. 3 Per i dd.ss. valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 15 luglio 2010 ed in particolare l’art. 12 che fissa il termine di presentazione delle domande di dimissioni al 28 febbraio.
Art.2 1 L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici deve essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto. 2 Tali scadenze terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.
Art.3 1 Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto. 2 Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 11 febbraio 2011, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. 3 Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla datadi emissione del relativo provvedimento.
Art 4 I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre saranno acquisite tramite il sistema POLIS dall’Ufficio territoriale provinciale dell’USR quelle del personale docente, educativo e ATA.
Art 5 Rimangono fermi i criteri stabili dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 
° Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica
E’ la norma richiamata all’art.1 D.M. n 99 del 28 dicembre 2010, e che occorre avere presente se si intende chiedere - ai sensi dell’art. 1, commi da 185 a 189, della legge n.662 del 1996 -la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione. Prevede quanto segue.
Il cumulo della pensione di anzianità con il trattamento di attività derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, è previsto per i dipendenti pubblici che appartengano alle varie qualifiche funzionali e profili professionali e che siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva per ottenere la pensione di anzianità… La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è ammessa alla condizione che nella struttura d’appartenenza non sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dal lavoratore interessato, avviene con decorrenza medesima del trattamento pensionistico e implica che le prestazioni a tempo parziale siano fissate in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro divenuto a tempo parziale non può essere trasformato a tempo pieno e l’ammontare del cumulo tra pensione e retribuzione non può essere superiore all’importo della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presti la propria attività a tempo pieno.

 
° Novità nelle procedure di interpello dei supplenti
Il Miur, d’intesa con il Ministero per la funzione pubblica, dà nuovo impulso al piano di ammodernamento delle procedure. Dal nuovo sistema sono esclusi i supplenti che fruiscono delle priorità nel conferimento (decreti ministeriali nn.68 e 80 del 2010).
L’interpello per i contratti ai supplenti arriveranno con modalità più veloci; al rientro dalle vacanze riceveranno le convocazioni per l’assunzione a t.d. tramite posta elettronica, quella comunicata da ciascun aspirante per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto biennio 2009/11, contemporaneamente la scuola trasmetterà un sms.

° Quali le novità, per la Scuola, dal decreto Milleproroghe
Il decreto approvato lo scorso 22 dicembre a Palazzo Chigi stabilisce quali provvedimenti in scadenza siano da prorogare; a breve il testo sarà definito negli aspetti specifici. Sono iniziati, comunque, i 60 giorni utili alla conversione in legge da parte del Parlamento; se il percorso parlamentare sarà accidentato o piano, dipenderà dalle prospettive politiche generali: se la prospettiva fosse la fine anticipata della legislatura, il ddl potrebbe, in vista della pausa legislativa connessa alle elezioni, ottenere il via libera sui provvedimenti inderogabili. Per i precari delle GaE, pur adusi al pane duro, il decreto è indigesto: rimanda al 2012 l’aggiornamento delle graduatorie; sarà impossibile cambiare provincia di iscrizione in graduatoria. E’ il modo per bloccare l’esodo degli aspiranti a supplenza dal Sud al Nord.
L’ANIEF, a questo proposito, denunzia il comportamento della Gelmini che non sta rispettando l’impegno sancito lo scorso anno; facciamo un passo indietro. Nei giorni 20 e 21 ottobre 2009, alla Camera dei deputati (e poi, in novembre, al Senato) fu discusso e convertito in legge il decreto 25 settembre 2009, n.134 (relatrice l’on. Pelino), dopo un dibattito insolitamente fruttuoso, conclusosi con l’approvazione di buoni emendamenti al testo della Commissione. Sulla questione inserimento “a pettine” nelleGaE sollevata alla Camera dall’On.Russo d’intesa con noi dell’Anief – promotori unici della rivendicazione sul piano nazionale -, si trovò una soluzione di compromesso(che dichiarammo non soddisfarci ma che, adesso, vogliamo almeno attuata):in merito aidocenti iscritti nelle GaE che avevano chiesto, oltre che la permanenza nella provincia scelta in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2009, anche l’inserimento nelle graduatorie di altre province, la legge impegnava il Miur a inserirli “a pettine” in dette province (cioè in base all’effettivo punteggio individuale) dall'a.s. 2011/2012. Quali sono le prospettive, in seguito al decreto Milleproroghe 2011 e quali gli interrogativi, adesso, per questi precari (molti dei quali sono nostri sostenitori) e in generale per la scuola? L’ANIEF sospetta che la ventilata proroga, per l’a.s. 2011/12, delle Graduatorie ad esaurimento celi l’intenzione della Gelmini di disattendere l’impegno di cui sopra. Oltre alla solita figuraccia (- le leggi ? Le cambiano…), il Miur produrrebbe altri danni, ai precari, a cominciare dal fatto che gli aspiranti a contratto a t.d. di supplenza non potrebbero fare valere i punteggi eventualmente maturati nel biennio 2009/2011, né cambiare provincia di inserimento (salvo, riteniamo, che per le graduatorie di istituto, cui si accede a seguito di provvedimento normativo distinto). Invitiamo i parlamentari di tutte le parti a non approvare una norma che vanificherebbe quel trasferimento a ‘pettine’ deliberato dal Parlamento nel novembre 2009. Ci sono due mesi, perché il Parlamento induca il Governo a correggere il tiro; in caso contrario, il Miur avrebbe posto le condizioni per indurci all’ennesima tornata di battaglie legali. La posizione dell’ANIEF resta quella dichiarata dal presidente Marcello Pacifico: L’Anief giudica che la norma, ove fosse approvata nel pacchetto mileproroghe, creerebbe l'ennesimo pasticcio confermando l'incapacità del Ministro di gestire le graduatorie. A fine gennaio la Corte costituzionale dirà l’ultima parola sulla nostra battaglia; confidiamo che i ricorrenti saranno inseriti a pettine da commissari ad acta prima delle prossime convocazioni. Anche ai colleghi che non hanno presentato il ricorso patrocinato dall’Anief daremo assistenza legale affinché abbiano, dal giudice del lavoro, un pronunciamento sul risarcimento danni e sulla eventuae mancata stipula di un contratto di lavoro. E’ possibile che il Milleproroghe consenta di sciogliere la riserva, ai docenti abilitatisi entro giugno 2010; ciò, in analogia con quanto è stato fatto per le precedenti graduatorie. Come nel 2009, il Miur potrebbe prorogare la norma Salvaprecari, che è di pertinenza del Milleproroghe. Il decreto non dispone l’attuazione, preannunziata per il 2011, del “bonus” in favore degli studenti che, superato l’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, vogliano accedere ai corsi di laurea a numero programmato; quando la norma sarà operante, dall’a.a. 2012, agli studenti segnalatisi per il profitto nel corso del triennio della secondaria di secondo grado e all’esame di Stato sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a quello che avranno conseguito nelle prove di ammissione a tali corsi di laurea. Il decreto proroga all’INAIL l’incarico (operante da 3 anni) per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, e per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il decreto Milleproroghe proroga la permanenza in carica del Consiglio nazionale della P.I.; lo stesso vale per il commissario straordinario dell’ANSAS, l’agenzia che ha sostituito gli IRRE e l’INDIRE.

° Università: a confronto, quale è e quale sarà
Lo scorso 24 dicembre, il quotidiano Il Sole 24Ore ha proposto una scheda di confronto, che riassumiamo.
RETTORI: In atto sono i singoli atenei a stabilire la durata massima del mandato (con eventuali deroghe, nel caso che il rettore venga riconfermato a maggioranza qualificata dei voti) e la reiterabilità. La Riforma stabilisce un criterio nazionale (un solo mandato sessennale, anche per gli attuali rettori che, se in carica da oltre 6 anni, devono lasciare).
CONCORSI: In atto i singoli atenei bandiscono i concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori, stabilendo quote percentuali degli uni e degli altri. La Riforma istituisce l’abilitazione nazionale annuale, passaggio imprescindibile per i futuri docenti ordinari e associati; il titolo acquisito potrà valere nei 4 anni successivi per le chiamate alle cattedre nei vari atenei.
RICERCATORI: In atto esiste il ruolo dei ricercatori a t.i., ma ci sono anche ricercatori con contratto a t.d. La Riforma elimina il ruolo dei ricercatori a t.i. I ricercatori saranno messi a contratto valutandone i titoli, per un triennio, rinnovabile una volta e prorogabile di 2 anni. Nel periodo massimo di otto anni, solo i ricercatori positivamente valutati dal proprio ateneo (che accantonerà per lui le risorse economiche) viene assunto come “associato”).
RETRIBUZIONE DEI DOCENTI: nell’ultimo biennio sono stati sospesi gli scatti biennali di carriera. La delega al governo prevede che sia individuato un criterio per evitare che i docenti immeritevoli fruiscano della progressione (che diventerà triennale) di carriera: saranno gli atenei a valutare ogni tre anni l’attività dei docenti, sulla base di una loro rendicontazione.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento ordinario è basato prevalentemente sul criterio del numero degli studenti iscritti. Dal 2008 una piccola quota del finanziamento è attribuita per merito (con criteri da affinare). La Riforma stabilisce che la quota del finanziamento da erogarsi in funzione del merito (numero e valore dei progetti di ricerca e qualità dell’offerta formativa) aumenti.
GOVERNANCE: In atto, negli atenei è il senato accademico ad accentrare le funzioni e i poteri; quelli del consiglio di amministrazione sono residuali, e il direttore amministrativo opera con i criteri della contabilità basata sugli accertamenti di cassa. Si ridimensionerà il ruolo del senato (cui resteranno funzioni e poteri connessi alla didattica e alla ricerca) dando al consiglio di amministrazione l’ambito della gestione finanziaria, programmazione e bilanci; al vertice sarà il direttore generale che dovrà operare secondo criteri gestionali mutuati dal modello privato.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI: è in vigore l’automatismo per cui la matricola universitaria che documenti una qualifica professionale ottiene fino a 60 CFU per le esperienze acquisite; ciò ne abbrevia il piano di studi universitari. In futuro, “laureare l’esperienza” potrà agevolare la matricola per 12 crediti max (alla laurea triennale ne occorrono 180, e 120 per la magistrale.
DIRITTO ALLO STUDIO: è finanziato con fondi prevalentemente regionali (la quota nazionale si è ridotta negli ultimi anni), e nel Meridione risente dei magri bilanci regionali. Nella delega, il Governo è incaricato di definire i LEP degli atenei, e di garantire l’uniformità delle provvidenze, nelle diverse regioni; sarà anche attivato un fondo aggiuntivo per gli studenti più meritevoli.
DISCIPLINA DEL COMPORTAMENTO DEI DOCENTI: In atto è il CUN (organo nazionale) ad amministrare l’azione disciplinare (nelle forme previste dal t.u. dell’istruzione superiore, Regio decreto 1592/1933), tramite un proprio Consiglio di disciplina, su impulso e in collaborazione con il rettore dell’ateneo interessato. La riforma responsabilizza i singoli ateneo, in ordine al procedimento che vede coinvolto un loro docente; ogni ateneo avrà il proprio consiglio di disciplina che opererà in collaborazione con il consiglio di amministrazione.
ATENEI NON STATALI: fruiscono del contributo statale che incide per il 10% circa del bilancio di ogni ateneo (in tutto circa 100 milioni all’anno). La riforma prevede di affidare all’Anvur il compito di predisporre un criterio di valutazione della qualità delle università private, utile alla ripartizione dei contributi statali e di una dotazione premiale.
(Fonte:Il Sole 24Ore, 24 dicembre)

 

° Nota ministeriale sull’abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi esteri
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia ha diramato una nota - (Prot. n.9103, con allegata modulistica e informativa sulle procedure, per il riconoscimento e fruizione nel nostro Paese dell’abilitazione conseguita all’estero.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. Il riconoscimento può riguardare: 1) Titoli conseguiti nei Paesi UE; 2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari. Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi. E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione. In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di: - docente di scuola dell’infanzia; - docente di scuola primaria; - docente di scuola secondaria di primo grado; - docente di scuola secondaria superiore. Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. Le modalità di accertamento o di esonero sono contenute nella circolare ministeriale n.81 del 23 settembre 2010. E’ possibile ottenere la certificazione per la conoscenza linguistica presso l'Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.

 
° Centri di istruzione per gli adulti: esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione, a.s. 2010/2011 - prova nazionale.
Il Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Uff.III ha diramato, in merito, la nota 15 dicembre 2010.
Come è noto, la prova scritta a carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4 ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, non ha trovato applicazione, per gli aa.ss. 2007/08, 2008/2009 e 2009/2010, agli studenti frequentanti i Centri Territoriali Permanenti “in considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli adulti” (cfr. C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 e C.M. n. 54 del 26 maggio 2008; nota n. 13002 del 16 dicembre 2008,nota n. 12666 del 16 dicembre 2009). Per l’anno scolastico corrente l’O.M. relativa al calendario scolastico (n. 53 del 25 giugno 2010) stabilisce (art. 2) che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti possa essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero. Ciò premesso, in considerazione del fatto che è ancora in atto la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico di tali Centri, si soprassiede, anche per l’a.s. 2010/2011, alla somministrazione, agli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi, della prova scritta a carattere nazionale in argomento. Conseguentemente, l’individuazione della data nella quale tenere, nel corso del corrente anno scolastico, la sessione di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri. Si precisa che l’esonero dalla prova nazionale riguarda unicamente gli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi e non anche i candidati adulti (interni ed esterni) dei corsi ordinari.

 
° Gerontatenei
La Riforma Gelmini fa ben poco per abbassare l’età media dei docenti.
L’università italiana, che non piazza alcun ateneo nella classifica dei migliori del mondo, ha tra i docenti ordinari un gran numero di ultrasessantenni che, oltretutto, ricoprono i ruoli gestionali apicali. La riforma Gelmini abbasserà ben poco l’età media degli ordinari: abbassa il tetto massimo per il pensionamento da 72 a 70 anni. Cambia ben poco, per i giovani docenti.

° Sezioni primavera
Tuttoscuola segnala gli UUSSR che hanno già siglato le intese regionali per la prosecuzione della sperimentazione.
Le sezioni primavera accolgono bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Le intese sono state già stipulate in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Veneto, in attuazione dell’accordo raggiunto lo scorso Ottobre in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province autonome.
(Fonte: TuttoscuolaNEWS N. 468, 20 dicembre 2010)

 
° Concorso 2004 per dirigenti scolastici in Sicilia: strascico polemico alla soluzione del contenzioso
L’on. Alessandra Siragusa che è stata il principale artefice della soluzione, raccoglie consensi ma anche paga il prezzo della delusione degli esclusi. Riportiamo alcuni passaggi di una sua dichiarazione: DIRIGENTI SCOLASTICI SICILIANI: LA VERITA’ DEI FATTI
. nel 2004 è stato bandito un corso-concorso per il reclutamento di 1500 dirigenti scolastici. Concorso espletato su base regionale, ma che prevedeva le stesse medesime procedure in tutta Italia. A seguito di vari ricorsi, il TAR Sicilia ordina la ricorrezione di alcun compiti, che vengono ricorretti per tre volte da tre commissioni diverse, e sempre ritenuti insufficienti. Il TAR respinge invece la richiesta di annullamento del concorso. Non integrando il contraddittorio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sezione del Consiglio di Stato per la Sicilia, annulla erga omnes il concorso, eccependo l’illeggittimità del DPCM 341/2001 che consentiva la nomina di un unico presidente per più subcommissioni, nei casi in cui il numero di partecipanti fosse elevato. Su altri due ricorsi analoghi presentati in altre regioni italiane, il Consiglio di Stato (dicembre 2008-maggio 2009) decide esattamente al contrario del CGA Sicilia…. In più, il Cga ha emesso un annullamento erga omnes senza che le parti in causa fossero tutte rappresentate in giudizio (e ancora l’opposizione dei terzi giace senza essere stata trattata), caducando anche i compiti corretti a commissione completa. La legge quindi prende atto di tutto ciò e prova a trovare una soluzione ad una vicenda assai complessa, prendendo atto della sentenza del Cga e introducendo modalità differenti per la rinnovazione del concorso:…. una prova scritta sul servizio prestato per i dirigenti scolastici assunti in servizio, una prova scritta su uno degli argomenti del corso di formazione per gli idonei…., e la ricorrezione delle prove per i bocciati, con immissione in una nuova graduatoria per coloro le cui prove siano valutate positivamente…”.
(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 17 dicembre)


 
° Il bandodella Fondazione Telecom Italia:"I beni culturali invisibili, una risorsa italiana da valorizzare"
Può essere consultato sul sito www.fondazionetelecomitalia.it 
Il bando è finalizzato a sostenere progetti per la valorizzazione di quei beni che non godono di adeguata visibilità e fruizione, perché nascosti o non adeguatamente conosciuti e valorizzati.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato per il prossimo 31 dicembre.

 
° Conferenza sulle didattiche speciali nei DSA
The Math House di Palermo (via Valderice, 9) organizza un incontro su questo tema, per Martedì 18 gennaio 2011, alle ore: 16.30.
Le relatrici, dott.ssa Irene Buttitta e dott.ssa Caterina Tamburini interverranno sui seguenti temi:“Nosografia, Etiologia ed Epidemiologia dei DSA”; “Una didattica per la discalculia”.
È gradita la prenotazione telefonica, allo 091-513469 o all'indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 
° Lavoro ai giovani. L’Italia è in coda nella classifica dei Paesi del’OCSE
TGCOM pubblica i dati allarmanti (riportati da Infohandicap) dell’occupazione giovanile in Italia.
Tra i Paesi dell'Ocse l'Italia è penultima per l'occupazione giovanile (21,7%); ha un enorme distacco dalla media dei Paesi OCSE, che è del 40,2% UE. Tra i disoccupati, oltre il 40% è senza lavoro da lungo tempo, e il 15,9% non studia né lavora.
(Fonte: Infohandicap.org - ANNO V - NEWSLETTER N. 87 DEL 21/12/10)