La Nota n. 4985/2013, D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica
Problematiche originate da mancato allineamento delle discipline, nel periodo transitorio di riordino dell’Istruzione secondaria di secondo grado. Riportiamo.
“Sono pervenuti alcuni quesiti relativi alla posizione scolastica degli alunni non ammessi alla classe successiva nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento di istruzione secondaria di secondo grado. A riguardo, si fa presente che, sempre, nei momenti di transizione da un ordinamento all’altro si verificano, con modalità diverse a seconda della configurazione dei percorsi interessati, particolari problematiche in presenza di studenti non ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. Tali situazioni non sono dunque riducibili a una dimensione unitaria, tanto più in presenza di carenze e bisogni formativi differenziati. Si confida che le istituzioni scolastiche possano realizzare, nell’ambito delle ordinarie attività di sostegno e di recupero, le iniziative ritenute opportune ai fini del proficuo inserimento degli alunni nelle classi, con esclusivo riferimento alle discipline non presenti nel vecchio ordinamento o alle discipline caratterizzate da importanti innovazioni di contenuto e metodo. Si deve comunque escludere il ricorso ad esami integrativi che potrebbero precludere l’accesso degli studenti in parola alle classi che seguono i piani didattici del nuovo ordinamento. Nella fase che precede l’inizio delle lezioni, potranno invece essere eventualmente realizzate verifiche della preparazione conseguita a seguito di attività organizzate, per gli studenti interessati, dalle scuole con espresso riferimento alle discipline sopra menzionate. Potranno essere inoltre organizzate, nei primi mesi dell’anno scolastico, particolari azioni di sostegno nei confronti di studenti che manifestino significative persistenti difficoltà di adeguamento alle modificazioni curricolari introdotte”. Francamente, stentiamo a comprendere quali vantaggi le scuole possano trarre da indicazioni ministeriali intempestive (il riferimento è alla frase: “fase che precede l’inizio delle lezioni”), o per le quali è noto scarseggiare la disponibilità economica (il riferimento è alla frase: “Potranno essere inoltre organizzate, nei primi mesi dell’anno scolastico, particolari azioni di sostegno…”). Forse sarebbe stato meglio concludere la nota con la frase che l’ha suggerita: “Si deve comunque escludere il ricorso ad esami integrativi”.
Un chiarimento a chiarimento di un chiarimento sulle nomine per il Sostegno
Si tratta da parte dei dd.ss., delle nomine “fuori lista” di supplenti dichiaratisi “a disposizione”. La nota n. 9594 - 20 settembre, che riportiamo, interviene a chiarire la nota 9416 - 18 settembre. I dd.ss. nomineranno supplenti di sostegno individuati tramite le messe a disposizione, con priorità rispetto a docenti non specializzati.
Pervengono a questa D.G. quesiti sulla corretta interpretazione della nota di cui all’oggetto e sulla trasparenza e uniformità dei relativi criteri di applicazione. L’utilizzo di personale specializzato non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia è subordinato allo scorrimento delle graduatorie di istituto dei docenti specializzati sul sostegno dell’intera provincia, ivi inclusi coloro che hanno dichiarato il titolo di specializzazione entro il 10.09.2013. Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto. Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive”. Riportiamo le perplessità espresse su ItaliaOggi del 24 settembre 2013 (Carlo Mosca: “Caos sulle nomine fuori lista”): “Il ministero dell'istruzione è dovuto correre ai ripari…, avvisando i dd.ss. che, quando si tratta di sostegno bisogna fare uno strappo alla regola. Dopo l'esaurimento degli elenchi di sostegno, il d.s. non dovrebbe applicare il comma 2, art. 6, del regolamento sulle supplenze. Dovrebbe passare all'individuazione di un docente specializzato tra quelli che abbiano presentato la messa a disposizione. Ma il condizionale è d'obbligo. Perché, fino ad ora, il regolamento delle supplenze non è stato modificato nel senso indicato dalla giurisprudenza. E dunque, continua a dispiegare effetti. Effetti vincolanti, evidentemente”….