A.A. 2013/2014: Corsi di riconversione al servizio di Sostegno
I corsi riservati ai docenti che sono in atto soprannumerari saranno (ovviamente) gratuiti, e precederanno quelli programmati per 6.398 abilitati non soprannumerari
Gli insegnanti da specializzare in quanto sono, in atto, privi di cattedra dovrebbero essere circa 8mila, in gran parte operanti alle superiori. E’ qui, infatti, che la c.d. riforma Gelmini ha sancito restrizioni di orario e, quindi, esuberi di personale in determinate classi di concorso. Quale sia la ratio per la quale queste due serie di corsi di specializzazione sono state pensate è evidente: i decisori delle politiche di istruzione pubblica sono concordi nel fare in modo che il numero degli insegnanti pubblici dipendenti diminuisca. La meno ipocrita tra questi decisori, la Gelmini facendo bene la politica di contenimento della spesa si avventurò a una memorabile impacciata dichiarazione con la quale negava una correlazione tra la qualità dell’insegnamento e l’ammontare dei pubblici finanziamenti. Questa politica, i ministri l’hanno realizzata con le disposizioni più fantasiose, in spregio della pedagogia, della logica e, in qualche caso, delle norme della U.E. (che però è un osso duro). Nella miope politica dei tagli di personale, tuttavia, il MIUR ha incrociato, a volte, la magistratura (neanche questa un cliente facile), e ciò – per tornare all’argomento di questa nota - si è tradotto nell’obbligo di assumere insegnanti di sostegno in numero sufficiente ad ottemperare agli obblighi che lo Stato ha a tutela dei diritti degli studenti in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 314, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dovendo l’“integrazione scolastica” favorire lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile, nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e socializzazione.
Fruizione dei tre giorni di permesso per motivi personali retribuito
Il d.s. non ha titolo a precluderla ai docenti né può interferire sulle decisioni che inducono gli insegnanti a chiederli.
Il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali retribuito non è soggetto ad alcun potere discrezionale di diniego da parte del d.s. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Potenza dello scorso 4 ottobre. In esito al ricorso presentato da un’insegnante alla quale il d.s. aveva negato due giorni di permesso, l’Ufficio scolastico è stato condannato a pagare 1800 euro di spese legali in solido con il dirigente scolastico. (Fonte: WWW.GILDAINS.IT/NEWS - 17 ottobre 2013)
Docenti vicari: l’indennità di funzione va pagata con il fondo d’istituto
Due sentenze del Tribunale di Montepulciano condannano l'amministrazione a pagare l'indennità di funzione. Le sentenze riguardano il caso del vicario della scuola in reggenza, e quello del vicario che ha sostituito il DS assente per ferie. Riportiamo
”Inviato dall’avv. Nicola Da Settimo Passetti: Il Giudice ha condannato a pagare le singole istituzioni scolastiche con il fondo d'istituto, basandosi sulla norma di interpretazione autentica (art. 14, co. 22, L. 135/12). Riassumo di seguito la tesi sostenuta davanti al giudice (e da questi recepita): nelle more del ricorso, è intervenuta la norma di interpretazione autentica recata dall’art. 14, comma 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico. La norma sopra riportata non esclude, dunque, che un docente possa essere delegato dal Dirigente scolastico, né esclude che tali deleghe possano essere retribuite ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 co.1, n.7 CCNL vigente e dell’art. 69 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 4 agosto 1995, ma si limita a stabilire che la retribuzione relativa alle attività delegate è a carico del fondo dell’istituzione scolastica. L’applicazione della norma di interpretazione autentica, seguita dalla stessa amministrazione almeno negli anni scolastici “ponte” (dal 2009-10 al 2011-12), è stata la seguente: fermo il quantum degli importi contrattualmente previsti per le funzioni delegate dal Dirigente scolastico, tali importi sono da imputare al Fondo di Istituto e non più, come in passato, al Ministero…...”. (Fonte: orizzontescuola.it - 17 ottobre 2013)