Anche il giudice del lavoro del tribunale di Treviso non ha avuto dubbi: la retribuzione professionale docenti non può essere negati ai supplenti, quindi i circa 164 euro al mese negati in busta paga vanno assegnati con tanto di interessi. La decisione è arrivata con sentenza, datata 4 giugno, sul ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una docente campana in servizio in Veneto, abilitata all’insegnamento, che “durante gli anni scolastici 2017- 2018, 2018- 2019 e 2019- 2020 fino all'8 Aprile 2020 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti (euro 164,00 lordi mensili)”. Esaminando il “servizio prestato per gli anni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 fino all'8 Aprile 2020”, il giudice ha quindi condannato “il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in euro 3612,74 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo” e lo stesso “Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “produrre ricorso in tribunale per la mancata assegnazione di questa ‘voce’ stipendiale vale anche per chi è entrato di ruolo e pure per amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, ai quali viene negata la Cia. Per questo riteniamo di dovere invitare tutti i lavoratori della scuola a cui è stato negato il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come pure ai supplenti “Covid” nell’ultimo biennio, a verificare la loro posizione, anche utilizzando il nostro calcolatore gratuito on line, così da quantificare la somma esatta da recuperare attraverso il ricorso e valutare se è il caso o meno di rivolgersi al giudice”.
TANTE SENTENZE FAVOREVOLI
Una delle ultime sentenze favorevoli alla tesi dei legali Anief per il recupero di Rpd e Cia è stata quella di Bologna, dove il giudice ha assegnato oltre 3.200 euro al supplente ricorrente. In precedenza, abbiamo assistito a quella Tribunale del Lavoro di Treviso che ha accordato una congrua somma pur in presenza di una sola annualità di supplenze. Importanti indennizzi sono arrivati anche dal tribunale di Forlì, oltre che di Modena, ma anche di Catania e in precedenza ribadito con sentenza favorevole emessa a Paola. Stesso esito nella medesima provincia di Cosenza una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi, e poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine, di recente, nel tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, dove per due annualità, ma meno giorni effettivi di lavoro, erano stati negati al docente “euro 2.860,81 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018”: anche in questo caso, il giudice nella sentenza ha fatto riferimento all’ampia giurisprudenza nazionale sulla questione, oltre che alle indicazioni che l’Unione europea continua a fornire: il giudice a Cosenza ha dunque condannato il ministero dell’Istruzione ritenendo più che legittimo il ricorso patrocinato da Anief.
La tesi difensiva, accordata dal giudice è che “l'indennità era prevista dall'articolo 7 del 11 Marzo 2001 ma veniva corrisposta dal Ministero solo ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza il 31 agosto o al 30 giugno”; questo, malgrado la normativa vigente avesse “solo la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo” e “che il lavoro del supplente era lo stesso indipendentemente dalla durata della supplenza sicché la scelta del ministero era ingiustamente discriminante e si poneva in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, a partire dalla “sentenza del 13 settembre 2007”.
Il giudice del lavoro ha giustamente verificato che già “molti giudici di merito e in particolare dal Tribunale di Venezia ( sentenza del Tribunale di Venezia del 19 gennaio 2022)” sulla questione oggetto di causa hanno preso in considerazione “l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo la quale «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999. Pertanto, il compenso accessorio va “corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che « per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»”.
Nella sentenza si cita inoltre la “clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, secondo la quale “il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato” un trattamento non «in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ». Ne consegue che “fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. E “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”.
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