La negazione della Retribuzione professionale docente agli insegnanti precari è un danno economico enorme, che però il giudice può sanare: come accaduto ad una docente in servizio nelle scuole statali del Piemonte, che ha svolto supplenze “brevi” negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 per complessivi 569 giorni, la quale si è vista restituire oltre 3.300 euro più gli interessi maturati per decisione del giudice di Torino. Dopo avere citato le sentenze “pilota” che accordano la Rpd a tutti i docenti, prescindendo dal tipo di contratto sottoscritto, il giudice si è soffermato sull’art. 7 del CCNL 2001, perché “introduce la retribuzione professionale docenti con l’obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell’ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “diventa sempre più impellente la necessità di cambiare la legge inserendo l’assegnazione della Retribuzione professionali docente, come della Cia per il personale Ata, a tutti i dipendenti scolastici, perché un precario non ha meno diritti di un collega di ruolo. Noi, nel frattempo, consigliamo di recuperare le somme sottratte indebitamente dallo Stato attraverso apposito ricorso con Anief, recuperando così fino all’ultimo euro più i circa 170 euro mensiili, più gli interessi maturati negli anni”.
Nella sentenza, il giudice cita “l’ex art. 384 c.p.c., comma 4”, definendolo “conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Esaminato il caso del docente, che ha presentato ricorso “in forza di numerosi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria per complessivi 141 giorni nel 2017/18, 257 giorni nel 2018/19 e 171 giorni nel 2019/20”, il giudice conclude sostenendo che: “Visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione: condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.294,08 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci”.
GLI ULTIMI RICORSI VINTI DA ANIEF
Non si contano più i casi di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione della somma: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Di recente, è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, quindi di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata lo scorso mese di aprile, di rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi. E infine di Modena, dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro più interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici, di Parma, dove ad una insegnante precaria dal 2015 al 2018 il giudice ha corrisposto 3mila euro con interessi, e di Genova.
COME FARSI RESTITUIRE LA RPD NEGATA
Il sindacato ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a vantaggiose condizioni.
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