Lo Stato sbaglia a negare ai precari della scuola gli avanzamenti retributivi connessi all’anzianità di servizio precedente all’immissione in ruolo. Anief lo dice da oltre dieci anni, da qualche tempo i giudici stanno assumendo sempre più questa posizione contro la valutazione ridotto di una parte delle supplenze. La pensa in questo modo anche il Tribunale di Chieti, al quale un’assistente amministrativa ha presentato ricorso per la mancata considerazione nella ricostruzione di carriera di alcuni anni: una interpretazione errata che ha prodotto la perdita secca di quasi 8 mesi di anzianità, con danno per la collocazione in fasce stipendiali inferiori a quella in cui doveva essere inserita.
Secondo il giudice del lavoro di Chieti “le domande proposte" dai legali Anief, difensori della dipendente del ministero dell’Istruzione, nel frattempo entrata in ruolo, “sono fondate e meritano accoglimento. L’art. 569 del dlvo 297/1994, posto a fondamento dell’operato del Ministero convenuto, va disapplicato alla luce di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e della CGUE”, la Corte di giustizia europea. Alla assistente amministrativa andranno “2.578,33 euro a titolo di differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”, più la collocazione in una fascia stipendiale migliore, con aumento dei compensi mensili.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief “il recupero di mesi o anni di supplenze non considerati utili in toto nella ricostruzione di carriera è una delle battaglie che stiamo portando in porto con estrema soddisfazione. Anche perché quei periodi pre-ruolo di tutto il personale scolastico, quindi anche dei docenti, servono ad aumentare lo stipendio e l’assegno di quiescenza, perché sono utili anche ai fini previdenziali. Riteniamo che sia utile per più motivi, pertanto ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale maggiore. Tutti i lavoratori interessati hanno la possibilità di capire l’entità del budget da recuperare utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione da Anief”.
Nella sentenza, emessa lo scorso 13 dicembre, si legge che è esemplare, per fare chiarezza sui periodi di supplenza da considerare nella ricostruzione di carriera, il parere della “Corte di Cassazione, nella sentenza Sez. L - n. 31150 del 28/11/2019, pronunciata proprio sul tema della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, che “l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Nelle conclusioni, “il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato e al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 7 mesi 8 e giorni 22; dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare, in favore di parte ricorrente, la somma di € 2.578,33 a titolo di differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, euro 49,00 per spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
PER APPROFONDIMENTI:
Stipendi da fame, ai docenti delle superiori 250mila euro in meno negli ultimi anni di carriera
Stipendi, Anief attiva il calcolatore rapido per verificare le differenze retributive spettanti
Supplenti, le ferie non godute vanno pagate: lo dice il Tribunale di Como
Pagare ai supplenti i giorni di ferie non utilizzati, il giudice ordinario di Parma non transige