È sacrosanto il “diritto del docente e del personale amministrativo precario al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo lavorativo a tempo determinato”: a scriverlo è stato il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, a seguito del ricorso prodotto dai legali che operano per Anief in difesa di un docente che ha svolto supplenze negli istituti comprensivi della provincia di Cosenza dall’8 gennaio 2001 al 2010, per un totale di anni 9 e mesi 7 e giorni 9 di servizio. E “il principio di non discriminazione nondimeno si estende, infatti, ricorrendone i presupposti di applicabilità, anche al tema della ricostruzione della carriera”. Il docente che ha vinto il ricorso con Anief, quindi, aumenterà il suo stipendio di almeno uno scatto, oltre a ricevere una somma risarcitoria importante.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “questa sentenza conferma la bontà della nostra battaglia sulla considerazione piena del servizio pre-ruolo: ci sono tutti i presupposti per ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuti in toto i periodi di precariato al 100 per cento, con tanto di risarcimento danni, interessi e inquadramento su fascia stipendiale più alta. Insegnanti personale e Ata, precari o ex precari, hanno la possibilità, presentando ricorso con Anief, di ottenere questi importanti benefici che poi non sono altro che il rispetto di un loro diritto venuto meno per via di un’amministrazione che continua a fare cassa sulla pelle dei suoi dipendenti. Invitiamo anche ad utilizzare il calcolatore online messo a disposizione in modo del tutto gratuito sempre dall’Anief”.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
A guidare il giudice alla sentenza finale sono stati, in particolare, i pareri favorevoli espressi dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 22558/2016 e n. 8945/17), secondo cui “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”. A queste “conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE)”.
A dare supporto a questa tesi, continua il Tribunale di Paola, è stata anche la “recente decisione n. 31150 del 28.11.2019”, con cui “la Corte di Cassazione ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE”. Si tratta di un principio, quindi, che il giudice interpreta come “pienamente condivisibile in quanto in linea con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, in particolare comunitaria, in materia”. E “applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che non risulta eccepito nulla di specifico che giustifichi la disparità di trattamento che, conseguentemente, appare illegittima”. “Il MIUR va pertanto condannato a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrispondere le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Ne consegue che “il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione;
2) Dichiara il diritto” del docente “alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 (08.01.2001) sino alla data di immissione in ruolo;
3) Condanna il M.I.U.R. a collocare” il docente “nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato;
4) Condanna altresì il M.I.U.R. al pagamento, in favore” del ricorrente, “delle differenze retributive derivanti dagli incrementi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell’anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, relativamente al periodo dal 08.01.2001 in poi, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
5) Condanna il M.I.U.R. al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore” del docente “delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.629,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore Avv.ti Ida Mendicino, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c”.
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