È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 30 marzo 2022 che introduce il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinta della scuola primaria. Possono partecipare alle procedure concorsuali, per aggiudicarsi uno dei 1.740 posti a disposizione, coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questo concorso è stato chiesto e ottenuto anche dal nostro sindacato, ma ora non ci fermiamo: stiamo facendo pressioni per estenderlo a tutto il ciclo della primaria, anche per i primi tre anni: in questo modo aumenterebbero gli organici dei docenti specializzati, perché l’attività fisica e motoria di qualità è indispensabile in tutta la fase di crescita. Come ci stiamo battendo per lo scorrimento delle graduatorie e per l’assunzione dei vincitori anche in caso di decadenza delle graduatorie di merito”.
“Questo risultato è una conquista del sindacato, che infatti Anief rivendica ciò da 15 anni”, ha detto Andrea Massina, segretario generale Anief. Secondo la presidente Anief Veneto, Rita Fusinato, bisognerebbe anche inserire tra i titoli d’accesso i cd. Diplomati degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), titoli d’accesso D.M. 39/1998 (vecchio ordinamento), come previsto da tabella A, DM 259/17. E per la valutazione dei titoli professionali si dovrebbe tenere conto degli anni di servizio aspecifici, su più gradi d’istruzione dei candidati su classi di concorso A048, A049”. Cesare Antifora, vicepresidente Anief Puglia, ricorda che “nella scuola primaria molte classi hanno 27 ore settimanali. Le due ore di educazione fisica sono aggiuntive, quindi gli alunni passano da 27 a 29 ore settimanali, con una gestione difficoltosa dell’orario; infatti, i bambini dovrebbero fare un rientro pomeridiano oppure uscire alle 14. Al contrario nelle classi con 40 ore settimanali le due ore di educazione fisica non risultano aggiuntive. Serve quindi una revisione dell’orario per una migliore gestione formativa”.
Per aggiudicarsi uno dei 1.740 posti autorizzati l’ente formatore Eurosofia ha predisposto dei corsi ad hoc: per prepararsi al concorso è possibile iscriversi cliccando su questo link.
PROVE CONCORSUALI E PUNTEGGI
(fonte Orizzonte Scuola)
Prova scritta
I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi di cui all’articolo 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based.
La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 8 del presente decreto, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Prova orale
La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 8 del presente decreto e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
Punteggio
Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.
La prova scritta e l’orale sono superate con un punteggio di almeno 70 su 100.
Domande e bandi
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione.
Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
I bandi disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’articolo 3;
b. l’ammontare del contributo di segreteria di cui all’articolo 1, comma 334, della Legge;
c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
d. il contingente dei posti, distinto per regione;
e. l’organizzazione delle prove d’esame;
f. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
g. i documenti richiesti per l’assunzione;
h. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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