La carta per il docente da 500 euro annuali va assegnata anche a ai precari che fanno supplenze annuali su posti non vacanti, ma liberi provvisoriamente, quindi pure sulle cattedre in organico di fatto: lo ha ricordato il Tribunale di Velletri nel condannare il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 2.500 euro più interessi a un insegnante che ha svolto supplenze tra il 2018 e il 2023. Nella sentenza, il giudice del lavoro ha ricordato che su questo punto fa fede il parere della Suprema Corte di Cassazione che lo scorso ottobre ha emesso una sentenza chiarissima individuando “il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell’organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre”.
Lo stesso giudice ha fatto riferimento alla posizione, tramite Ordinanza del 2022, della Corte di Giustizia europea, altrettanto favorevole ai precari, secondo cui “la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro”.
Ma sulla risposta accondiscendente dei giudici alle richieste dei docenti precari si è espresso positivamente anche Consiglio di Stato, che, ha ricordato il Tribunale laziale, “con la sentenza del 16/3/2022, n. 1842 che ha annullato l’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente”: per i giudici amministrativi, infatti, l’esclusione prevista dalla Legge 107/15 ha determinato un sistema errato che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a lanciare un appello ai supplenti o ex precari che attraverso il ricorso con Anief hanno la ghiotta opportunità di presentare ricorso al giudice del lavoro. “Non portare l’amministrazione dal giudice per avere giustizia su questa grave discriminazione – spiega il sindacalista autonomo – rappresenterebbe un’occasione d’oro non colta. Ancora di più perché stavolta dalla parte dei supplenti, in difesa del loro diretto, soprattutto grazie all’azione giudiziaria degli avvocati che operano per l’Anief, si sono posizionati anche la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea. Tutti, in modo netto, hanno espresso lo stesso giudizio: la formazione, se è vero è obbligatoria, va fatta da tutto il personale, precari compresi, e a tutti, supplenti compresi, va assegnata anche la card annuale da 500 euro. Anche per gli ultimi cinque anni”, conclude il presidente Anief.
CONCLUSIONI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 2500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio al pagamento – in solido tra loro - delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 1029,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 4 giugno 2024.
Il Giudice del Lavoro
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