La mancata assegnazione in busta paga della Retribuzione professionale docenti rappresenta la negazione di un diritto dell’insegnante non di ruolo. Chiedere il rimborso della Rpd è quindi lecito e sempre più giudici stanno condannando il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione della somma al docente di turno danneggiato, comprensiva di interessi. “La somma recuperata con l’apporto del sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - può anche arrivare a cifre considerevoli se si pensa che il tribunale di Vercelli ci ha appena dato ragione sulla Rpd da riconoscere ad una insegnante precaria, del resto come previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001. Al docente, che aveva svolto una supplenza per l’anno scolastico 2017/2018 abbiamo chiesto delle differenze retributive pari a quasi 1.400 euro: il giudice ci ha dato pienamente ragione assegnando la cifra richiesta fino all’ultimo euro con il ricorso e pure con gli interessi maturati nel frattempo”. Non ha avuto seguito, invece, la posizione del Ministero, che aveva chiesto il rigetto della domanda: il giudice l’ha reputata “infondata”, poiché ha reputato “non spettante ai docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma 3 art. 4 Legge 124/1999”.