Insegnare diversi anni come supplente precario senza essere immessi in ruolo è un sopruso: a stabilirlo, ancora una volta, è il tribunale. Lo Stato, non solo costringe il docente precario a ricevere sempre il medesimo stipendio, con un mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio palesemente illegittima, ma lo umilia doppiamente impedendogli di essere assunto a tempo indeterminato benché vi siano precise direttive dell’Unione europea che indichino la sua stabilizzazione automatica su posto vacante dopo 36 mesi di servizio da supplente. Stavolta è stata la sezione lavoro di Verona a far valere tutta l’anzianità di servizio accumulata durante gli anni di precariato, con adeguamento immediato dello stipendio, ma anche ad indennizzare una insegnante per la mancata immissione in ruolo dopo 13 anni di supplenze: la sezione lavoro del tribunale veneto non ha potuto che prendere atto della “violazione dell’art. 400 del T.U. 297/1994 (che prevede la cadenza triennale dell’indizione dei concorsi pubblici per l’insegnamento) ed ha argomentato per tale via il diritto al risarcimento del danno della docente, invocando quale fonte normativa nazionale di riferimento l’art. 36 l.c. il cui comma 5 prevede il diritto al ristoro patrimoniale in favore del prestatore di lavoro qualora siano state violate disposizioni imperative”, in particolare “la normativa comunitaria” integrata con “la clausola n. 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE”.