Non è solamente il sindacato a reclamare la piana considerazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera: anche i tribunali reputano illegittimo considerare totalmente solo i primi quattro anni di supplenze e per due terzi i restanti. Stavolta è stato quello di Pistoia a condannare l’amministrazione scolastica all’accertamento “del diritto all’integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali”. Il principio è stato applicato stavolta ad una collaboratrice scolastica, alla quale 7 mesi e giorni 5 di servizio non di ruolo erano stati accordati solo ai fini giuridici e quindi negati ai fini economici. La sentenza bissa quella di alcuni mesi fa, nei riguardi di un assistente amministrativo che a partire dal 2009 per circa otto anni e mezzo era stato supplente, prima di sottoscrivere il contratto di immissione in ruolo nel 2014: in quel caso all’Ata erano stati assegnati circa 2.200 euro di indennizzo più interessi, più la collocazione nella fascia stipendiale superiore più vantaggiosa derivante dal passaggio automatico ad uno stipendio più alto.