Non si può negare al personale precario la Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: lo ha confermato il Tribunale del Lavoro di Treviso esprimendosi sul caso di un docente della scuola superiore che durante l’anno scolastico 2015/2016 aveva svolto “supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”. I legali Anief, promotori della causa giudiziaria, hanno “richiamato il c.d. principio di non discriminazione così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione, già pronunciatasi sul punto con l’ordinanza n. 20015/18”.