Il personale insegnante precario ha pieno diritto alla Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: a prescindere dal tipo di supplenza stipulata. I circa 174 euro al mese sottratti vanno quindi restituiti al supplente, altrimenti si viola il principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. A ribadirlo è stato il Tribunale di Bologna, che in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di una docente della scuola primaria, in servizio in un istituto comprensivo del bolognese, che aveva svolto supplenze brevi, assistita dai legali Anief, procedendo “alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione resistente con i contratti a tempo determinato” stipulati per ben 13 anni (tra il 2006 e il 2018).