Il servizio del precario vale pienamente ai fini degli scatti stipendiali e dell’anzianità di servizio da calcolare all’interno della ricostruzione di carriera e se si è svolto anche un giorno di supplenza prima del 2011 dà titolo a recuperare l’avanzamento di livello del terzo anno oggi cancellato: lo ha stabilito anche il Tribunale ordinario di Firenze, sezione Lavoro, nell’accogliere la richiesta di una docente che aveva prestato servizio “in favore dell’amministrazione resistente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2018/2019”. Superando anche “la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010”, il giudice ha anche restituito all’insegnante lo “scatto” del terzo anno di carriera cancellato per coloro che non hanno avuto rapporti di lavoro con l’amministrazione (anche da precari) prima del 2011. Come differenza, alla docente sono stati anche assegnati “1.903,85 euro oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole somme al saldo”.