L’amministrazione scolastica non può appropriarsi dei giorni di ferie del personale supplente della scuola, senza che a questo fosse data la possibilità di fruirne: è quindi giusto pagare quei giorni una volta che il contratto è scaduto. A deciderlo è stato il Tribunale del lavoro di Firenze rispondendo in tal modo positivamente al ricorso di una docente che attraverso i legali dell’Anief aveva chiesto il “pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti per l’a.s. 2019/2020 pari a 14,50 (23,50 ferie maturate + 3 riposo per festività soppresse – 12 ferie fruite)”: il Tribunale, sulla base anche delle motivate espressioni del Consiglio di Stato e provenienti dall’Unione europea, le ha dato ragione assegnandole quasi mille euro più interessi.