Avranno più tempo per evitare la multa di 100 euro tutti gli over 50 che si sono vaccinati contro il Covid in ritardo: un emendamento dei relatori al dl Aiuti, inizialmente dichiarato inammissibile e poi riammesso ai voti con l’unanimità dei gruppi e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, prevede che gli over 50 che non hanno concluso il ciclo vaccinale o non lo abbiamo nemmeno iniziato alla data del 1 febbraio, possano evitare la multa se, alla data del 15 giugno, hanno fatto almeno una dose di vaccino. L’emendamento interviene anche i tempi per la notifica di addebito che passano da 180 a 270 giorni. La procedura prevede che a multare gli inadempienti sia il ministero della Salute.
Secondo Anief continuare a parlare di sanzioni nei confronti degli over 50 è un atteggiamento sbagliato che alla lunga non farà altro che alimentare sanzioni e ricorsi. È di questi giorni la posizione del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, per il quale l’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid19 è oramai una “pagina chiusa”: solo per il personale sanitario – ha detto Locatelli - sarà condizione imprescindibile”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, chiede “alla politica di dare attuazione a questa importante comunicazione di uno dei massimi scienziati ed esperti epidemiologi. Nel frattempo, però, attendiamo con fiducia il giudizio dei tribunali sulla violazione di 12 articoli della Costituzione nei diversi ricorsi promossi: si questo punto, si dovranno esprime, infatti, il giudice delle leggi e la Corte di Giustizia europea. E il Governo farebbe bene a pensare di dotare, con provvedimenti estivi urgenti, tutte le scuole italiane di aule più spaziosi strumenti di aerazione adeguati. Non si può pensare di agire solo sull’obbligo vaccinale, peraltro anche discriminante”, conclude Pacifico.
CHI COLPISCE LA SANZIONE
Per effetto della modifica – scrive Il Sole 24 Ore - la sanzione colpirà chi non ha iniziato il ciclo vaccinale al 15 giugno (non più al 1° febbraio), chi dal 1° febbraio, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo, non lo abbia completato con la seconda al 15 giugno (neanche oltre i termini previsti con circolare del ministero della Salute), chi dal 1° febbraio, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario al 15 giugno, non ha effettuato la dose di richiamo neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
L’associazione sindacale Anief continua ad essere convinta che sono state adottate sanzioni sproporzionate nei confronti dei lavoratori non vaccinati: Anief, tanto da portare avanti questa battaglia presentando ricorso al giudice, chiedendogli di esprimersi sulla materia dell'obbligo vaccinale e dell'assegno alimentare. L’esito dei ricorsi potrebbe regalare delle sorprese. È di questi giorni la bocciatura del Tar della Lombardia della decisione di sospendere da servizio i medici privi di vaccinazione anti Covid19 lasciandoli pure senza stipendio: per il tribunale amministrativo regionale si tratta di una “misura sproporzionata” che “trascura la dignità” della persona e per questi motivi ha chiesto una valutazione del caso da parte della Corte Costituzionale ravvisando la possibile incostituzionalità della norma. C’è poi la posizione del Tar della Lombardia ha detto che per ottenere una tutela sanitaria effettiva servirebbe “un assegno di assistenza alimentare o un reddito di cittadinanza”, al fine di ottenere la “percezione di una forma minima di sostegno temporaneo” utile a sopperire “alla mancanza di reddito”.
ALTRI GIUDICI CONDANNANO LO STATO
Nel frattempo, continuano ad essere emesse sentenze che condannano l’amministrazione scolastica a restituire la retribuzione illegittimamente trattenuta dallo Stato rispetto al personale pubblico non vaccinato addirittura anche questo fosse in regime di malattia: una di queste sentenze riguarda una collaboratrice scolastica, non vaccinata, assente per malattia, oltre al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Ivrea ha esaminato la posizione del ministero dell’Istruzione che aveva ritenuto di estendere l’obbligo vaccinale a tutto il personale, a prescindere dalla condizione di stato (malattia, aspettativa, ecc.) in cui versava il dipendente, assente dal servizio. Nel caso specifico, scrive la stampa specializzata, la lavoratrice era assente a causa delle condizioni di salute e la mancata vaccinazione non avrebbe potuto costituire motivo di pericolo per alcuno, essendo impossibilitata a contagiare. Il giudice ha quindi rigettato la sospensione dal servizio e la conseguentemente interruzione di ogni trattamento, sia retributivo, che previdenziale ed assistenziale.
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