A pochi giorni dall’accordo sulla mobilità del personale scolastico 2024 firmato anche dall’Anief, il Ministero ha pubblicato l’Ordinanza e le indicazioni che regolano la mobilità, quindi i trasferimenti e i passaggi professionali, del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2024/25, nonché le modalità applicative del CCNI 2022/25: le modalità che tengono dell’Integrazione sottoscritta il 21 febbraio scorso.
“C’è grande rammarico – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - per non avere aumentato le deroghe al vincolo per i neo-assunti, ma più di quello che abbiamo fatto non si poteva proprio fare perché c’è una legge che da quasi 15 anni non può essere bypassata in toto. Siamo riusciti comunque a derogare in alcune situazioni particolari i vincoli (figli fino a 12 anni, 104 e cardiver) grazie al CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024. Contiamo, a questo punto, di mettere a posto le cose l’anno prossimo con la contrattazione del prossimo triennio. Nel frattempo, l’Anief continuerà a sollecitare il Parlamento ad apporre modifiche, come ha fatto fino all’ultimo con l'ultimo decreto Milleproroghe, con la presentazione di emendamenti che potrebbero diventare legge nel prossimo decreto PNRR che è la fonte purtroppo del rinnovo degli attuali vincoli sui trasferimenti concordati in passato dal governo Draghi con l'Europa senza la consultazione del sindacato.”.
Secondo Chiara Cozzetto, segretario generale Anief, “bisognava estendere le deroghe previste al blocco della mobilità a tutti coloro che abbiano esigenze familiari. L’Anief come sempre sostiene l’armonizzazione tra esigenze lavorative ed esigenze familiari e la rimozione dei vincoli per la mobilità. Lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia. È bene ricordare che per essere adeguate queste misure atte a riunire, ad esempio, un genitore con il proprio figlio, devono essere prese rapidamente. Anief ritiene che l’unico modo per garantire la continuità didattica sia permettere ai docenti di vivere vicino alle proprie famiglie e di stare dove si sentono realmente a proprio agio, senza costrizioni: non è giusto obbligare i docenti a scegliere tra il lavoro e la famiglia”.
QUANDO E COME FARE LA DOMANDA
(fonte Orizzonte Scuola)
Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024
Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024
Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024
Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024
Modalità
Le domande volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del personale docente (e anche ATA), si presentano tramite Istanze Online (i docenti dichiarati soprannumerari, oltre i suddetti termini di presentazione delle istanze, presentano le domande utilizzando i moduli messi a disposizione dal MIM nell’apposita sezione del sito, da inviare digitalmente).
I docenti, che intendono chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra (ai passaggi dedicheremo un apposito articolo), presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado).
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel modulo domanda, documentazione da allegare all’istanza online.
Fasi mobilità e provincia/province esprimibile/i
Le tre fasi
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) Ai trasferimenti interprovinciali 25% dei posti e 25% ai passaggi di cattedra/ruolo
I docenti, che presentano domanda per partecipare alla fase interprovinciale (la terza), possono esprimere nella stessa (domanda) preferenze relative a una o più province.
Preferenze
Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:
a) sede/istituzione scolastica (preferenza puntuale);
b) distretto (preferenza sintetica);
c) comune (preferenza sintetica);
d) provincia (preferenza sintetica).
E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite, come detto sopra, è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici.
In caso di preferenza sintetica:
– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche; qualora la prima scuola sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente anche con punteggio inferiore, la stessa è assegnata a tale docente, mentre all’aspirante che ha espresso la preferenza sintetica sarà assegnata un’altra istituzione scolastica (questo perché, sebbene abbia un punteggio superiore, con la preferenza sintetica si chiedono indifferentemente tutte le scuole in essa presenti). Quanto detto, soltanto se nella preferenza sintetica in questione vi sia più di una disponibilità. Viceversa, ossia nel caso in cui vi sia una sola disponibilità (la scuola indicata puntualmente dall’aspirante con un punteggio inferiore), questa è assegnata al docente con maggior punteggio, anche se ha espresso la preferenza sintetica;
– possono essere espresse le seguenti preferenze: istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti); sezioni carcerarie ove esprimibili; sezioni ospedaliere; licei europei.
Riguardo sempre alle preferenze, nello specifico quelle sintetiche comprendenti comuni isolani, nell’OM leggiamo
qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”;
chi intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia, può farlo indicando lo specifico distretto.
In tal modo, dunque, si dà la possibilità di esprimere preferenze relative a distretti graditi per i comuni, che ne fanno parte, esclusi quelli (comuni) isolani.
Chi può presentare domanda e chi no
La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio. Si tratta delle seguenti categorie.
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
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