Con provvedimento d'urgenza, il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia sancisce il pieno diritto di un’insegnante - immessa in ruolo a seguito del piano straordinario decretato con la Legge 107/2015 - a ottenere l’assegnazione della sede di servizio definitiva “alla sede più vicina al domicilio della figlia minore da assistere tra quelle risultanti disponibili nella fase B della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017”. Dal giudice è stata rilevata l'assoluta gravità e urgenza della situazione, proprio considerando come “la permanenza della ricorrente presso una sede di lavoro molto distante dal domicilio della figlia dunque, pregiudicherebbe in modo irreparabile l’assistenza e la cura della bambina”.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la sentenza ha rilevato il contrasto tra il disposto normativo che tutela le persone disabili e il Contratto collettivo nazionale sulla mobilità del personale docente educativo ed Ata in corso. È doveroso che una mamma possa assistere la propria figlia e, contemporaneamente, svolgere l'attività di docente con serenità: i diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità, che gli stessi assistono, non possono, infatti, essere violati con una generica norma transitoria o pattizia.