° ATA, Graduatorie di III fascia, triennio 2011-2014. Le domande entro il 15 dicembre
Con la Nota n.9319 del 14 11 2011, la D.G. per il personale della scuola, Uff. III ha avviato la procedura relativa alla III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale ATA – La scadenza delle domande è al 15 dicembre, ma ci sarà tempo fino al 20 per chi le compilerà on line.
Gli aspiranti non iscritti nelle graduatorie per il triennio 2008/2011 dovranno compilare l’allegato D; gli aspiranti già iscritti nelle graduatorie per il triennio 2008/2011 ma che non hanno nuovi titoli né nuovi profili da dichiarare dovranno compilare l’allegato D2; gli aspiranti già iscritti nelle graduatorie per il triennio 2008/2011 e che hanno nuovi titoli o nuovi profili da dichiarare dovranno compilare l’allegato D1, e dichiarare tutti i titoli e tutti i profili richiesti. Inoltre tutti ugualmente dovranno, previa la registrazione alle Istanze on line, compilare, via web, l’allegato D3, nel quale si indicano le istituzioni scolastiche scelte ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto. Nel sito www.istruzione.it, si può leggere tutto quanto occorre: Nota prot. 9319 del 14/11/2011; Decreto ministeriale n. 104/2011; Allegato C; Allegato D1; Allegato D2; Allegato D4; Istruzioni per la compilazione della domanda.
° Contratti per supplenza. Pro memoria (art.8 del D.M 13 giugno 2007 n.131)
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata al termine lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’a.s. fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne altro di durata al termine delle lezioni od oltre. Il personale in servizio per supplenza conferita secondo le graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle GaE.
Quanto a supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia a proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GaE per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GaE che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GaE che di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Quanto a supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla proroga o conferma ripetuta per 2 volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento nelle scuole in cui si è in graduatoria;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie.
Quanto a supplenza breve sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria: la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento, la rinuncia non dà luogo a sanzione. Sono sanzionate sia la mancata assunzione che l’abbandono del servizio dopo l’accettazione.
° E’ illegittimo costituire classi con un numero di alunni superiore ai 20, in presenza di uno studente con grave disabilità, o di due alunni con disabilità lieve
Lo ribadisce il Tar della Calabria, con la Sentenza n. 759 del 26 ottobre scorso.
Nel riportare la notizia, Salvatore Nocera, Vicepresidente nazionale della FISH, commenta così: “Queste classi vanno sdoppiate ope Judicis…. Finalmente, a seguito della mobilitazione delle famiglie e delle loro associazioni, il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali dovranno adeguarsi al rispetto delle norme emanate e manifestamente violate dal Ministero stesso e dai suoi organi periferici…”. (Fonte: www.superando.it - 14 - novembre 2011)