Tutte le notizie

° Attività di supporto alPiano Nazionale "Scuola Digitale" – Azione Cl@ssi 2.0

 
Proposta di collaborazione avanzata (25 marzo) alle aziende interessate, dal Miur -Dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali.
Lo sviluppo dell’azione Cl@ssi 2.0 e l’estensione di questa alla scuola primaria e alla secondaria di secondo grado, hanno creato le condizioni perché le scuole selezionate e già operative siano in grado di interfacciarsi con le proposte delle aziende… Le scuole selezionate potranno quindi testare sperimentalmente singoli prodotti e/o soluzioni integrate hardware e software fornendo, alle aziende produttrici, riscontri utili per la messa a punto delle soluzioni oltre che valutazioni qualitative sia per quanto riguarda gli aspetti didattici che per quelli tecnologici…
Naturalmente i prodotti e le soluzioni, su cui le aziende chiedono una valutazione di impatto, dovranno essere forniti gratuitamente per tutta la durata dell’esperienza o almeno per un intero anno scolastico. Le aziende interessate a proporre tali soluzioni sono invitate a farle pervenire al MIUR -Ufficio V  della  Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre l’11 aprile 2011.

° In programma gli “Stati generali della conoscenza”
Si terranno a Roma nei giorni 17-18 maggio 2011, per iniziativa di 24 tra organizzazioni sociali e associazioni di insegnanti e studenti
L’importante appuntamento punta a portare all’attenzione dei responsabili politici della politica culturale e scolastica in Italia la centralità della conoscenza, vera risorsa dello sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. Si studieranno iniziative efficaci a tutela del diritto al sapere e al rilancio della istruzione pubblica. Nel documento programmatico, gli organizzatori sottolineano la stretta connessione tra la qualità dell’istruzione e formazione e valori quali la democrazia, la partecipazione, il rispetto della persona, il rispetto delle differenze, la comprensione dell’altro. (Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 478 del 7 marzo)

° Congresso internazionale di studi: L’Unità d’Italia nell’occhio dell’Europa
Organizzato dal C.I.R.V.I. con la collaborazione della Biblioteca Europea di Cultura “Victor Del Litto”, si terrà a Torino e Moncalieri, nei giorni 15-19 settembre 2011. Per partecipare al Congresso è necessario iscriversi entro il 31 marzo 2011.
Il congresso, plurilingue, offrirà al pubblico preziose testimonianze di viaggio che concernono il processo unitario, scritte tra il 1820 e il 1870. La Biblioteca si adoperà per offrire la possibilità, a chi non possa essere fisicamente presente, di partecipare come relatore e/o come uditore collegandosi a distanza attraverso sistemi di video-audioconferenza. I testi degli interventi e i risultati dei dibattiti verranno raccolti e pubblicati. Gli interessati si mettano in contatto al più presto con la Segreteria organizzativa, scrivendo alla casella: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per conoscere le modalità di partecipazione e ricevere la scheda d'iscrizione.

° Inserimento nella G.a E. graduatorie di una sopravvenuta riserva per disabilità
Diamo notizia di una interrogazione presentata, lo scorso 23 marzo, dall’On.Siragusa e da altri deputati PD della VII Commissione.
L’interrogante ha chiesto al Ministro Gelmini di modificare il decreto ministeriale n. 42 del 2009, consentendo ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e a quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6 comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2006 di chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali con «efficacia immediata» ogniqualvolta essi ottengano lo status di invalidi. In atto, il Miur consente di dichiarare l'appartenenza alla categoria dei riservisti solo in concomitanza all'aggiornamento delle graduatorie, nei trenta giorni, ogni biennio, che intercorrono tra l’emanazione dell’ordinanza e la scadenza dei termini.

 ° Presentazione del libro Scienza e fede. La pazienza del dialogo
A Palermo, il 30 marzo 2011 alle ore 18.00, presso il C.E.I. Via Piersanti Mattarella 38
Alla presenza degli autori Alfio Briguglia e Giuseppe Savagnone, discuteranno del libro Aldo Brigaglia (Università di Palermo), Maurizio Muraglia (CIDI) e Pietro Palumbo (Università di Palermo).

 

 °Sentenza sfonda-bilancio: una mazzata sul MIUR
Il Tribunale del lavoro di Genova (sentenza 520/2011) riconosce un risarcimento di circa 30mila euro a ciascuno dei 15 precari della scuola che, avendo maturato tre annualità di contratto a termine, avevano fatto ricorso contro il Miur per la mancata trasformazione del contratto annuale in contratto a t.i. 
 Il giudice Marcello Basilicoha applicato la direttiva europea 1999/70/CE (immediatamente precettiva, prevalente sulle leggi nazionali) che all’art.5 obbliga gli Stati membri a contenere come eccezionali (non sistematici) i contratti a t.d. La sua sentenza non comporta, a favore dei ricorrenti, la immissione in ruolo ma, come già altre recenti sentenze delle quali abbiamo dato notizia in questa rubrica di aggiornamento, ha stabilito un maxirisarcimento di circa 500mila euro complessive; in sostanza, il giudice ha stabilito, per i 15 lavoratori, il riconoscimento degli stessi diritti economici del personale di ruolo (percorso di carriera e anzianità professionale). Luciano Chiappetta, direttore generale del personale Miur annunzia che il ministero ricorrerà in appello, e aggiunge incautamente una locuzione che ha due significati: “…. per andare fino in fondo”. Il Sole 24Ore (26 marzo 2011), nel riferire della sentenza, stima in più di 4 miliardi di euro la spesa complessiva dell’erario, ove i circa 150mila i lavoratori con un contratto a t.d. potenzialmente che hanno maturato almeno tre anni di contratto a termine presentassero ricorso contro il Miur. Il sistema del precariato diventa un boomerang sul Governo. Abbiamo detto, ripetutamente, che le ripetute sentenze della magistratura che fanno riferimento annullano, di fatto, la possibilità, per il Mur, di risparmiare sul costo del lavoro nella scuola facendo ricorso al precariato; è una storia vecchissima, che tutti abbiamo subito senza fiatare, con rassegnazione. Le supplenze annuali sono, complessivamente, circa 200mila ogni anno; quelle brevi quasi non si contano; lo scorso 9 marzo, durante un question time alla Camera, l ministro Gelmini ha stimato in 8 anni il tempo necessario ad assorbire nei ruoli i circa 230mila iscritti nelle GaE. Non sarà facile (e, inoltre, la stima non tiene conto di coloro che conseguiranno l’abilitazione mediante il TFA di prossima attivazione), ma non resta che questa via, e se il Miur la imboccasse (creando per le supplenze gli organici di istituto) si chiuderebbe il pluridecennale mortificante sfruttamento dei supplenti. Di questa svolta, l’ANIEF è stata la più tenace fautrice; ne rivendichiamo il merito.

°Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012. Chiarimenti per le classi in cui sono presenti alunni non vedenti.
Diamo notizia della Circolare n. 22, 23 marzo 2011, del Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica. Vi si sollecitano i dd.ss. ad anticipare, quanto possibile, la procedura adozionale di eventuali nuovi libri, limitatamente alle classi in cui sono presenti alunni non vedenti.
Il motivo della disposizione sta nella difficoltà, rappresentata al MIUR dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza (incaricata della stampa dei libri di testo in formato "braille" per alunni non vedenti, e a caratteri ingranditi per alunni ipovedenti) in ordine alla stampa e alla distribuzione dei libri di testo stessi in tempo utile rispetto all'inizio delle lezioni, qualora le relative adozioni dovessero essere deliberate nella prima decade del mese di maggio 2011, come previsto dalla circolare ministeriale n. 18/2011.

 °Prima conferenza transazionale sulla violenza di genere verso le donne migranti
Organizzato dall'Associazione Le Onde Onlus (Via XX settembre 57, tel. 091 327973), si svolgerà il 30 marzo, dalle 9 alle 16, all'Hotel delle Palme di Palermo.
E' la presentazione del bilancio del primo anno del progetto Iris (Progetto europeo n. JLS/2008/DAP3/AG/1246 – 30CE03119160027) sul tema della violenza verso le donne migranti. Il progettoconsiste nella realizzazione di una ricerca-azione (a Palermo, Pescara e Barcellona in Spagna), su Violenze e abusi commessi nei confronti di donne e giovani donne, con riferimento a pratiche tradizionali dannose e ai loro effetti su donne straniere o italiane; e dell’attivazione sperimentale, negli ospedali palermitani, di sportelli specializzati rivolti alle donne migranti. Finalità: - dare impulso alla presa in carico socio – sanitaria delle donne vittime di violenze connesse a pratiche tradizionali; - sperimentare servizi integrati socio–sanitari negli ospedali partner e azioni specifiche nei centri antiviolenza; - fornire alle autorità pubbliche informazioni ed indicazioni utili. Consultare il sito WWW.IRISAGAINSTVIOLENCE.IT

 

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
Proseguiamo la presentazione della CM n.21, 14 marzo 2011. In tutte le regioni ci saranno tagli: Sicilia(-2534); Lombardia(-2415); Campania (-2234); Lazio(-1989); Puglia(-1878); Veneto(-1398); Piemonte (-1179); Calabria(-1093); Toscana (-917); Emilia-Romagna (-881); Sardegna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475); e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria con circa 300 tagli ciascuna, Molise 158 tagli. (5)
Classi di concorso In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino. Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 CCNI Mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
Quota del 20% riservata all’autonomia.Le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pof. L’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà determinare esuberi di personale a ”regime”. L’utilizzo della quota dell’autonomia nonpotrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. La nuova funzione riguarda solo le classi prime e seconde interessate al riordino (per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99).
IeFP).I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni e conducono a uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto interministeriale del 15 giugno 2010 (riferito all’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010). Detti percorsi possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni, dagli Istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità stabilite dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata (16 dicembre 2010), e nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies Legge n. 40/2007:
- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa ” (gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali);
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare ” (devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali (Capo II, punto 2 delle Linee guida).
La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica del personale statale. Le classi iniziali degli istituti che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP. Gli argomenti conclusivi sono riportati nei seguenti paragrafi della CM n.14/2011: Ulteriori disposizioni; Istruzione degli adulti; Posti di sostegno; Scuole con insegnamento in lingua slovena; Istituzioni educative; Indicazioni finali.

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
Proseguiamo la presentazione della CM n.21, 14 marzo 2011. In tutte le regioni ci saranno tagli: Sicilia(-2534); Lombardia(-2415); Campania (-2234); Lazio(-1989); Puglia(-1878); Veneto(-1398); Piemonte (-1179); Calabria(-1093); Toscana (-917); Emilia-Romagna (-881); Sardegna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475); e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria con circa 300 tagli ciascuna, Molise con 158. Molto penalizzata è l’istruzione tecnica e quella professionale (10mila cattedre in meno): la riduzione a 32 ore settimanali, nelle classi III degli istituti professionali e nelle III, IV, V degli istituti tecnici (compressi matematica, informatica, laboratorio e materie tecniche) penalizzerà la qualità dell’insegnamento per 750mila studenti.
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Istruzione secondaria II grado.
L’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. Le dotazioni organiche degli istituti di II grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento, e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato. Ai fini della determinazione delle classi e posti, occorre fare riferimento,oltre alle norme citate, al DPR n. 81, 20 marzo 2009. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico (art. 18, comma 3, DPR n. 81/2009). Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei percorsi liceali. I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno. Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe I del liceo classico, classe III dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe III degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe I o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento di maturità professionale o maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa (il numero delle classi è definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione tra gli indirizzi, i corsi di studio, le sperimentazioni passate a ordinamento. Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia minore di 22. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’a.s. in corso, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso (che possono essere attivate se non incrementano le cattedre o le ore). Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, ove possibile anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare. Per salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore; i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
CM n.21 del 14 marzo 2011, di trasmissione dello schema di decreto che il Miur ha predisposto per la concertazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ne proseguiamo la presentazione dei punti principali. (3)
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Istruzione secondaria I grado.
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, tenendo conto delle esigenze formative, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative per il pieno utilizzo delle ore disponibili. L’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37, 26 marzo 2009. Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei,che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempre che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare Matematica, scienze e tecnologia, è ricondotto a insegnamento autonomo affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore. Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri fissati dalla normativa (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le 2 ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che autonomamente le scuole possono scegliere vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale. Ai sensi art. 14 DPR n. 212 dell’8 luglio 2005, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse.

 
° Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Approvato alla Camera il disegno di legge (C. 2008) che istituisce l’ufficio nazionale di garanzia sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, e la Conferenza dei garanti regionali.
I diritti da tutelare sono quelli sanciti dalle convenzioni della UE. I nuovi organi dovranno anche lavorare alla prevenzione del disagio di bambini e adolescenti e favorire il ripensamento  urbanistico a misura dell’infanzia e dell’adolescenza.
(Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 480, 21 marzo 2011)


° Nota fatta sul registro di classe da un insegnante
Una sentenza del Consiglio di Stato (n.715/2011, depositata il 31 gennaio scorso) censura il comportamento di un d.s. che aveva modificato d’autorità l’annotazione di un fatto riportato da un docente sul registro di classe.
La nota che il ds aveva riformulato (con l’effetto di attenuarne la gravità) era stata apposta, sul registro di classe, da un professore che, pur non facendo parte del Consiglio di quella classe, era stato messo a conoscenza di un grave fatto (molestie sessuali) avvenuto a scuola. La nota, apposta sul registro (che è un atto pubblico) della classe dell’allievo responsabile, e riportante la ammissione di responsabilità, non poteva, secondo la sentenza, essere riformulata in via autoritativa dal ds.
(Fonte: ItaliaOggi - 8 marzo 2011)