° Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale– A.a. 2014/2015
Cessazione e trattenimento in servizio del personale: Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2014.
Riportiamo, in abstract, la Nota n.482 - 28.01.2014 - D.G. per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Reca indicazioni sulle cessazioni e i trattenimenti in servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, dei conservatori di musica e degli istituti per le industrie artistiche
Requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza per il personale cui si applica la normativa pensionistica introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si richiamano i requisiti vigenti per l'anno 2014, per l'accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste: – pensione di vecchiaia: il personale Afam sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014 e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; si specifica che tale personale, fatto salvo l'eventuale accoglimento della domanda di trattenimento in servizio secondo le modalità precisate nell'apposito paragrafo, sarà collocato a riposo d'ufficio. Si fa presente ai sensi dell'art. 59, comma 9 legge n. 449/1997, potrà,essere collocato a riposo, su domanda dell'interessato, il personale che maturerà il predetto requisito anagrafico tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2014;– pensione anticipata: il personale Afam dovrà necessariamente aver maturato, entro il 31.12. 2014, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini, e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Appare doveroso evidenziare che per l'accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi; tuttavia, per i dipendenti con meno di 62 anni di età, il trattamento pensionistico subirà una penalizzazione (art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 6, comma 2/quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). Requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza per il personale cui trova applicazione la normativa pensionistica previgente (in particolare legge n.243/2004, L. n.247/2007 e normativa in esse richiamata). Come chiarito nell'analoga nota degli anni precedenti, la nuova disciplina previdenziale non si applica al personale che ha maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente normativa, e ciò vale con riferimento sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione di anzianità dalla normativa previste… Tale personale rimane obbligatoriamente soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo, in caso di trattenimento in servizio, il calcolo della quota contributi maturata dal 2012 in avanti col sistema contributivo pro rata. E’ opportuno puntualizzare i requisiti previsti dalla precedente normativa per l'accesso al trattamento pensionistico: 1) pensione di vecchiaia: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.L.vo 30/12/1992, n. 503); 2) pensione di anzianità: 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione (quota 96), maturati entro il 31.12.2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23.08.2004, n. 243, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247). Ai fini del raggiungimento della quota 96, restano fermi i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti, sempre al 31 dicembre 2011, ovvero: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l'ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al 31 dicembre 2011. Consegue, altresì, il diritto alla pensione di anzianità il personale che, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011. Pertanto, dovranno essere collocati a riposo d'ufficio - salvo trattenimento in servizio con i limiti illustrati nel paragrafo dedicato- al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni. Per espressa disposizione dell'art. 24, comma 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i requisiti previsti dalla previgente normativa continuano a trovare applicazione per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004, che prevede il requisito anagrafico di 57 anni e 3 mesi di età (per adeguamento agli incrementi di speranza di vita, applicabile ai sensi del comma 12 della norma da ultimo citata) congiunto con un requisito di contribuzione minima di 35 anni; tali lavoratrici, che rientrano nella "finestra" dell'art. 1, comma 21 della legge 14.09. 2011, n. 148, devono aver maturato i predetti requisiti entro 31.12. 2013 per poter accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2014. Trattenimento in servizio. …I trattenimenti in servizio continueranno a costituire oggetto di concessione da parte dell'istituzione di appartenenza e il trattamento retributivo da essi derivante dovrà essere scontato dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che l'istituto del trattenimento in servizio viene assimilato ad una nuova assunzione. Per l'a.a. 2014/2015 possono presentare domanda di trattenimento in servizio: 1) coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la vecchia normativa e che compiono i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2014; per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo per un biennio (a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016); 2) coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014; per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo per un biennio (a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016); 3) coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014 e che non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la predetta data; per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno, ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297….. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. …Il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito l'anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31.12. 2011 (art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009), si rappresenta che, nel caso in cui si intenda avvalersi di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 28 febbraio 2014, dovrà comunicare al Consiglio accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco di coloro hanno raggiunto tale anzianità al 31 dicembre 2011.