È sbagliata la “normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”: l’illustre Ordinanza della Corte di Giustizia europea, del maggio scorso, emessa a proposito della causa C-450-21, che ha verificato la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, continua ad essere citata e a fare la differenza in tutte le cause promesso per fare avere la card annuale ai docenti precari annuali. Dello stesso avviso si sono detti i giudici del lavoro del “Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente”, del “Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 07.09.2022”.
Qualche giorno fa è stata la volta del Tribunale di Trani, al quale si era rivolta una docente che dal 2017 al 2022, per cinque annualità consecutive, ha sottoscritto dei contratti di supplenza nella scuola pubblica, dopo che, si legge nel ricorso presentato dai legali Anief, “in nessuno degli anni scolastici veniva riconosciuta la c.d. Carta del docente riservata ai soli docenti di ruolo”. Dopo avere esaminato la Costituzione, la normativa vigente in materia e le precedenti espressioni dei Tribunale, il giudice di Trani ha concluso sostenendo che “considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell’attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione a riconoscere la c.d. Carta del docente per un valore pari a complessivi € 2.500,00 in favore della parte ricorrente”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief ha ricordato che “la riforma Buona Scuola del 2025 ha introdotto il diritto permanente della dei lavoratori della scuola, dimenticando però clamorosamente i precari e calpestando pure la Costituzione italiana. Un dato che non è sfuggito alla Corte di Giustizia europea e neppure al Consiglio di Stato. Adesso neppure ai Tribunali del Lavoro. Chiunque, come docente, abbia svolto del servizio come precario, anche solo per un anno, è bene che presenti ricorso al giudce del lavoro con Anief: avranno alte possibilità di recuperare i 500 euro annui dell’aggiornamento. Come pure gli insegnanti precari che hanno svolto servizio con orario ridotto. Anche i docenti oggi entrati ruolo e anche gli educatori sui quali la Cassazione si è pronunciata favorevolmente. L’importante, per tutti, è non attendere troppo tempo per evitari che scatti la prescrizione”, conclude Pacifico.
LA SENTENZA
Il Tribunale del Lavoro di Trani, “pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21 e 2021/22; condanna parte resistente al riconoscimento in capo alla parte ricorrente della c.d. Carta del docente per un importo complessivo alla somma di € 2.500,00, oltre accessori di legge”.
COME PRESENTARE RICORSO
Il giovane sindacato Anief consiglia vivamente i docenti precari, dal 2016 in poi, a presentare ricorso per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
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