“Alla luce della giurisprudenza eurounitaria richiamata, va disapplicato l’art. 1 L. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l’ordinanza sopra citata) nella parte in cui non riconosce l’usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato”: lo sostiene il tribunale del lavoro di Pistoia che il 19 gennaio si è così espresso sul diritto di una docente che ha sottoscritto sei supplenze annuali senza ricevere un euro per la formazione, assolvendo così all’aggiornamento professionale, pure durante la pandemia da Covid, a proprie spese: con la sentenza, si è stabilito il diritto dell’insegnante ad fruire “del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/22”.
Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che “il diritto alla formazione dei lavoratori non può venire meno per una dimenticanza del legislatore della Buona Scuola dell’allora Premier Matteo Renzi. A ribadirlo sono ormai innumerevoli espressioni dei giudici, guidare da quella illuminante della Corte di Giustizia europea dello scorso maggio: tutti hanno detto che negare la carta docente per l’aggiornamento ad un precario annuale è discriminante. Tutti coloro che dal 2016 hanno svolto supplenze annuali possono quindi presentare ricorso al giudce del lavoro con Anief: avranno in questo modo la possibilità di recuperare i 500 euro annui non assegnati. Possono fare altrettanto gli educatori precari, sui quali c’è stato il parere positivo anche della Cassazione. Non bisogna però attendere troppo tempo, perché – conclude il sindacalista - si potrebbero perdere gli anni più lontani che vanno in prescrizione”.
Il tribunale di Pistoia ha osservato che “sulla questione relativa all’esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. Sulla scorta di quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, la normativa primaria istitutiva della carta docente, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all’art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo il giudice, “il rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l’indennità di euro 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
La Corte di Giustizia UE ha inoltre rilevato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (cfr. punto 43, ordinanza citata).
La Corte ha quindi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Sulla scorta delle condivise argomentazioni espresse nella pronuncia della Corte di Giustizia richiamata, la “Carta Elettronica del docente” risulta riconducibile alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di talché è da ritenere sussistente nella specie una “differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale"
In conclusione, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022;
- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a corrispondere” alla docente ricorrente “la somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in parte motiva,
- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre euro 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale”.
RICORRI CON ANIEF
Anief si rivolge ai docenti precari dal 2016 perchè presentino ricorso per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
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