Al tempo della didattica a distanza dovuta al Covid i docenti italiani “potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all’espletamento del loro lavoro mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15”, ma quelli non di ruolo hanno assolta a tale onere completamente a loro spese perché non hanno potuto avere accesso alla Carta del docente: è stato un errore clamoroso ed è giusto che oggi chi presenta ricorso al giudice abbia diritto ad avere i 500 euro annui negati. Il concetto è espresso in una significativa sentenza del tribunale del lavoro di Treviso che ha in tal modo risposto alle motivate doglianze di una docente che aveva sottoscritto quattro supplenze annuali, tra il 2017 e il 2021, l’ultimo periodo quindi in piena pandemia, senza vedersi assegnare la somma per aggiornarsi pur essendo obbligata a farlo: il giudice ha condannato “il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente l’importo di €2000,00 tramite Carta Elettronica”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sul tema della Carta del docente la giustizia sta alla lunga venendo a galla, perché la ‘dimenticanza’ del legislatore della Buona Scuola in periodo di Covid è diventata una lacuna intollerabile. A sostenerlo sono oramai sempre più giudici, ad iniziare dalla Corte di Giustizia europea: per tutti, la negazione della carta ad una fetta di lavoratori, lasciando a loro l’onere di finanziarsi la formazione e l’acquisto delle attrezzatura per realizzarla, è stato una atto discriminante. Chi ha sottoscritto dal 2016 delle supplenze annuali farebbe quindi bene a presentare ricorso al giudice del lavoro con Anief: ha alte possibilità di recuperare, in pochi mesi, i 500 euro annui non assegnati. Possono farlo anche gli educatori precari, sui quali c’è stato il parere positivo della Cassazione. Attenzione – conclude Pacifico – a non attendere troppo tempo, perché gli anni più lontani scivolerebbero in prescrizione”.
Nella sentenza di Treviso si premette che “la questione qui proposta è oggetto di un contenzioso diffuso a livello nazionale e che è già stata esaminata e risolta dai giudici del Tribunale di Treviso” e si fa notare che il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che il sistema delineato dalla legge 107/2015 e dpcm di attuazione collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente”: il giudice di Treviso ha ricordato come il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) abbia “affermato che il sistema delineato dalla legge 107/2015 e dpcm di attuazione collide – anche - con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente”.
“Diversamente da quanto assume il Ministero, poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo”. Al giudice non è sfuggito che “il dl 22/20, in relazione all’emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza (che riguarda, ovviamente, tutti i docenti in servizio al tempo dell’epidemia, di ruolo o no che fossero), ha ricordato che i docenti potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all’espletamento del loro lavoro mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15. La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di €500,00 all’anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti...””.
In conclusione, il giudice del lavoro di Treviso ha accertato “il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico di €500,00 annui per il periodo oggetto di domanda, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di €2000,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente”.
RICORRI CON ANIEF
Anief si rivolge ai docenti precari dal 2016 perchè presentino ricorso per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
Carta docente anche ai precari, quarta sentenza a Vercelli: una docente recupera 2mila euro
Card docente 500 euro ai precari, pure il giudice di Marsala è d’accordo
Un docente fa ricorso per aggiornarsi con la carta del docente: riceve 3 mila euro