Non vi è dubbio che tra i destinatari della Carta del docente vi debbano essere anche gli insegnanti precari con supplenza annuale: così si è espresso il giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel rispondere ad una maestra della scuola primaria che reclamava, giustamente, la Carta del docente per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 durante i quali aveva svolto supplenze annuali nella scuola pubblica. Nel verbale dell’udienza del 25 luglio, il giudice ha spiegato che il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 non ha previsto per i docenti precari l’accesso alla card annuale per l’aggiornamento creando una discriminazione. Alla docente sono state quindi assegnate le 2.500 per la formazione personale inizialmente negate dall’amministrazione.
Il giudice si è a lungo soffermato sulla posizione espressa dalla Corte di Giustizia europea, nella causa C-450-21, che accorda e motiva ampiamente l’assegnazione della Carta da 500 euro annui anche ai supplenti annuali. E anche sul fatto che più sentenze della Corte di Giustizia europea, ha ricordato ancora il giudice del Tribunale di Padova, hanno spiegato che la portata del diritto dell’Unione, ha “effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali”.
Inoltre, anche “il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. Sempre il CdS ha rilevato che “un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e pag. 10 di 17 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la portata delle posizioni espresse sulla Carta del docente prima dal Consiglio di Stato e poi dalla Corte di Giustizia europea sono così esemplari e ferme che appare impossibile non darvi seguito nei tribunali: lo sa anche il governo, che con il decreto Salva-Infrazioni ha deciso di estendere la card da 500 euro pure ai precari dell’anno in corso e con supplenza fino al 31 agosto, ma non a chi ha svolto supplenze in passato e a chi ha sottoscritto contratti fino al 30 giugno. Per noi, invece, hanno pieno diritto alla card e quindi di presentare ricorso con Anief, così da recuperare i 500 euro annui”.
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LE CONCLUSIONI DELL’UDIENZA DI PADOVA
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolatici svolti in forza di contratto di lavoro a tempo determinato;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.100,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Padova, 25.7.2023”.
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