L’aggiornamento professionale è “un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato”: lo hanno ricordato nelle loro sentenze tantissimi tribunali d’Italia assegnando la Carta del docente a decine di migliaia di precari o ex supplenti, ma a ben vedere lo prevedeva già il Testo Unico della Scuola approvato quasi 30 anni fa con il d.lgs. 297/94. A scriverlo è stato qualche giorno fa il Tribunale di Brescia accordando - con una sentenza esemplare - i mille euro chiesti dai legali del sindacato Anief che rivendicavano, a ragione, la somma per compensare la mancata assegnazione della Carta del docente ad una supplente che tra il 2021 e il 2023 ha svolto due supplenze annuali, la seconda delle quali fino al 30 giugno.
Nella sentenza, il giudice del lavoro di Brescia ha ravvisato che anche “gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca ‘una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità’”.
Un altro aspetto importantissimo della sentenza di Brescia è quello dell’assegnazione della card annuale per l’aggiornamento professionale anche nel caso in cui l’insegnante svolga orario ridotto: per il giudice “è irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard. D’altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque ’“si tara sull’intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica ‘annua’”. Ancora il Tribunale bresciano ha puntualizzato che il recupero della Carta del docente va considerato “anche rispetto a periodi pregressi”.
“Sulla Carta del docente – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - , le indicazioni che arrivano dai Tribunali e che continuano a dare ragione all’Anief confermano che i ricorsi gratuiti prodotti dal nostro sindacato hanno pieno fondamento, anche per chi ha contratto una supplenza con l’orario di cattedra settimanale inferiore a quello standard. Sono delle precisazioni importanti, perché confermano l’errore grossolano contenuto nella Legge 107/15 e allargano ulteriormente il numero di insegnanti potenziali che possono chieder e ottenere i 500 euro per anno scolastico”.
“Sentenze che – continua Pacifico - continuano a tenere conto delle prenunce, in successione e tutte favorevoli ai precari che hanno fatto e faranno ricorso, emesse dal Consiglio di Stato, che con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha bacchetta il legislatore perché ha creato un illegittimo “sistema di formazione ‘a doppia trazione’”, dalla “Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450”, che ha ribadito il concetto spiegando che la norma italiana è errata perché esclude il” personale docente a tempo determinato di tale Ministero”, ed infine dalla Cassazione che a dine ottobre 2023 ha allargato la Carta del docente a tutti i precari contrattualizzati sino alla fine dell’anno scolastico”.
LE CONCLUSIONI DEL GIUDICE DI BRESCIA
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
2 – per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il Ministero dell’Istruzione a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 29/11/2023
il Giudice del lavoro
Anief invita tutti gli interessati che hanno svolto supplenze negli ultimi cinque anni, anche se hanno cambiato lavoro oppure sono entrati nel frattempo in ruolo, a presentare il ricorso gratuito con Anief e recuperare nel volgere di pochi mesi i 500 euro della Carta del docente negati in modo illegittimo dall’amministrazione scolastica.
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