Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve “garantire la fruizione” dei 500 euro annuali per l’aggiornamento professionale anche agli insegnanti precari attraverso apposito “accredito su ‘carta docente’ e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato”: lo scrive il tribunale di Bari accogliendo il ricorso di una supplente che tre il 2018 e il 2023 ha sottoscritto cinque supplenze annuali senza vedersi mai assegnata la Carta del docente. Per il giudice del lavoro, che ha assegnato alla precaria i 2.500 euro che l’amministrazione gli aveva impropriamente negato, “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, osserva che “il giudice nazionale continua ad adeguarsi alle autorevolissime conclusioni, tutte favorevole ai precari, espressa in successione dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842(Sezione VII), della Corte Giustizia europea (sez. VI del 18 maggio 2022, n. 450) e della Corte di Cassazione, che ha ampliato ulteriormente il parterre di precari che hanno diritto includendo quasi 150mila supplenti che ogni anno firmano un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno. Solo che questi ultimi, come pure coloro che hanno svolto 5-6 mesi l’anno complessivi di supplenze, devono continuare a presentare ricorso gratuito con Anief se vogliono ottenere la Carta del docente. Come pure i precari fino al 31 agosto degli ultimi cinque anni, tranne quello corrente. È una contraddizione, ma finché non cambierà la norma sarà questa la procedura da affrontare se non si vuole fare aggiornamento a proprie spese”.
LA SENTENZA DI BARI
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. XXXXX XXXXX, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a fruire della somma nella misura di Euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 tramite attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione delle precitate somme mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il Ministero resistente a rifondere la restante quota che liquida complessivamente in Euro 344,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Bari, 5.12.2023
Il Giudice del Lavoro
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